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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07960/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati, ritenendo che le censure formulate non fossero deducibili in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, che l'imputazione fosse fumosa. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non sono invece ammissibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che si traducono in illegalità della sanzione. Poiché le doglianze formulate non rientravano tra quelle consentite, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    contro la decisione resa in sede di concordato in appello è ammissibile il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con il ricorso contro la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra richiesta e decisione.
  • Non sono ammissibili censure che investano motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi della pena, salvo che tali vizi si traducano in illegalità della sanzione.
  • La mera doglianza circa la genericità o fumosità dell'imputazione non rientra, di per sé, tra i motivi consentiti di ricorso contro una pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p. se non è collegata ai profili specificamente deducibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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