Cassazione Penale, Ordinanza n. 07960/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati, ritenendo che le censure formulate non fossero deducibili in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, che l'imputazione fosse fumosa. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non sono invece ammissibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che si traducono in illegalità della sanzione. Poiché le doglianze formulate non rientravano tra quelle consentite, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
contro la decisione resa in sede di concordato in appello è ammissibile il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata
art. 129 c.p.p.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con il ricorso contro la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra richiesta e decisione.
- Non sono ammissibili censure che investano motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi della pena, salvo che tali vizi si traducano in illegalità della sanzione.
- La mera doglianza circa la genericità o fumosità dell'imputazione non rientra, di per sé, tra i motivi consentiti di ricorso contro una pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p. se non è collegata ai profili specificamente deducibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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