Sentenza n. 380/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 22 gennaio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 19 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato sulla pendenza di un procedimento penale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 22 gennaio 2025, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto manifesta irragionevolezza, illogicità e violazione di legge, sostenendo che il diniego fosse fondato su una segnalazione di polizia relativa a una presunta violazione degli artt. 610 e 650 c.p. e a un procedimento penale asseritamente pendente, non confermato dal certificato ex art. 335, comma 3, c.p.p. rilasciato dalla Procura della Repubblica di Piacenza. Da tale certificato emergeva invece un diverso procedimento penale, per il quale il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. Il ricorrente ha inoltre lamentato il mancato riscontro a un’istanza di annullamento in autotutela presentata il 24 gennaio 2025. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza specifiche controdeduzioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il provvedimento ministeriale aveva posto a fondamento del rigetto un procedimento penale per violenza privata e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità che risultava dal rapporto informativo della Questura, ma non trovava conferma nel certificato ex art. 335, comma 3, c.p.p. Inoltre, la documentazione istruttoria evidenziava incongruenze tra i procedimenti e le date dei fatti, senza consentire di individuare con sufficiente chiarezza quali precedenti penali fossero effettivamente riferibili al richiedente e quali fossero stati realmente valutati dall’Amministrazione. Tale incertezza ha inciso sulla legittimità del diniego. L’annullamento non preclude all’Amministrazione il riesercizio del potere, con rivalutazione complessiva della posizione dell’interessato alla luce di tutte le circostanze concrete. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana era stata presentata sulla base di tale disposizione; il diniego è stato ritenuto illegittimo per l’incerta individuazione e valutazione dei precedenti penali posti a fondamento della decisione.
artt. 610 e 650 c.p.
Le fattispecie di violenza privata e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità erano state indicate nel rapporto informativo come elemento penale pregiudizievole, ma la loro effettiva riferibilità al ricorrente non è stata confermata dalla documentazione considerata dal giudice.
art. 335, comma 3, c.p.p.
Il certificato consente di ricevere comunicazione dell’iscrizione del nome nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o persona offesa; il certificato prodotto non confermava il procedimento penale posto a fondamento del diniego e indicava invece un procedimento diverso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento europeo, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di concessione della cittadinanza fondato su precedenti o procedimenti penali è illegittimo quando l’Amministrazione non individua con chiarezza il procedimento riferito al richiedente e la documentazione disponibile evidenzia incongruenze tali da impedire di verificare l’effettiva esistenza, riferibilità e pendenza dell’addebito.
- Nell’esercizio della discrezionalità valutativa in materia di cittadinanza, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria coerente e verificabile sui precedenti penali dell’istante, indicando quali elementi siano stati concretamente acquisiti e valutati ai fini del diniego.
- L’annullamento giudiziale di un diniego di cittadinanza fondato su un’istruttoria incongrua non attribuisce automaticamente lo status civitatis, ma impone all’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva dell’interessato nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla sentenza.
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