L.R. Toscana 31/2013
Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, per fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nato dalla fusione di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno. Disciplina successione nei beni, personale e rapporti giuridici, continuità provvisoria degli atti e degli organi, contributi statali/regionali, tutela dei territori montani e estinzione dell’Unione dei comuni preesistente.
Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno per fusione di due comuni toscani
Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno, entrambi in provincia di Firenze, istituendo dal 1° gennaio 2014 il nuovo Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il provvedimento definisce anche gli effetti della soppressione dei comuni originari e le principali regole transitorie per l’avvio del nuovo ente.
Ambito territoriale ed effetti dell’estinzione dei comuni originari
Il territorio del nuovo comune coincide con quello già appartenente ai due comuni soppressi, come individuato nella cartografia allegata alla legge. Dalla data di istituzione:
- i comuni di origine si estinguono;
- sindaci, giunte e consigli comunali decadono;
- i componenti cessano dalle rispettive cariche.
Decadono anche gli organi di revisione contabile dei comuni estinti; fino alla nomina dell’organo di revisione del nuovo comune, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Incisa in Val d’Arno alla data dell’estinzione.
I consiglieri cessati continuano però a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni eventualmente attribuiti, in conformità al testo unico degli enti locali. Analogamente, i soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla designazione dei successori.
Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nel personale
Il nuovo Comune di Figline e Incisa Valdarno subentra automaticamente in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni fusi. Subentra inoltre nei rapporti di lavoro del personale dei comuni estinti, che viene trasferito al nuovo ente.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del passaggio, limitatamente alle voci fisse e continuative, comprensive dell’anzianità di servizio maturata.
Per il 2013 le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, nonché quelle relative alla dirigenza per retribuzione di posizione e di risultato, confluiscono dal 2014 in un unico fondo del nuovo comune, con la medesima destinazione.
Gestione commissariale e organizzazione amministrativa provvisoria
Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti, le funzioni degli organi di governo del nuovo comune sono esercitate da un commissario nominato secondo la legislazione vigente.
Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni interessati, d’intesa tra loro, devono definire:
- l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune;
- l’impiego del personale trasferito.
In mancanza dell’intesa, o per gli aspetti non disciplinati da essa, decide il commissario. Salvo diversa previsione dell’intesa, la sede provvisoria del nuovo comune è presso la sede dell’estinto Comune di Incisa in Val d’Arno. Le determinazioni provvisorie restano efficaci fino all’approvazione di disposizioni difformi da parte degli organi del nuovo ente.
Regime di vigenza degli atti e continuità amministrativa
Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2013 restano efficaci, per i rispettivi ambiti territoriali e popolazioni di riferimento, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti adottati dal commissario o dagli organi del nuovo comune.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico degli enti locali, il riferimento agli stanziamenti dell’anno precedente si ricava dalla somma delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Statuto e regolamento del consiglio comunale
Gli organi del nuovo comune devono approvare entro sei mesi dalla loro elezione lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
Fino all’entrata in vigore di tali atti, e per quanto compatibili, si applicano lo statuto e il regolamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Figline Valdarno vigenti al 31 dicembre 2013.
Partecipazione e decentramento dei servizi
Lo statuto del nuovo comune deve garantire alle comunità dei territori provenienti dai comuni fusi forme adeguate di partecipazione e di decentramento dei servizi. La norma impone quindi una particolare attenzione alla rappresentanza e all’organizzazione territoriale interna del nuovo ente.
Contributi e agevolazioni
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti mediante fusione. Inoltre beneficia di un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale Toscana n. 68 del 2011.
Territori montani
Per il territorio classificato montano dell’estinto Comune di Figline Valdarno continuano ad applicarsi gli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011. La fusione non comporta perdita dei benefici e degli interventi speciali previsti per la montagna dalla normativa europea, statale e regionale. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano già attribuita al comune estinto.
Estinzione dell’Unione di comuni e soppressione dell’ambito territoriale
Dal 1° gennaio 2014 è estinta l’Unione di comuni Figline ed Incisa in Valdarno. Da quella data il nuovo Comune di Figline e Incisa Valdarno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nei contenziosi pendenti dell’unione estinta.
Contestualmente è soppresso l’ambito di dimensione territoriale adeguata identificato come AMBITO 10/2 nell’allegato A alla l.r. 68/2011.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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