Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 29/2013

Norme in materia di attività di acconciatore

Normativa regionaleL.R. Toscana 29/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana l’esercizio dell’attività di acconciatore: definizione, requisiti di abilitazione, SCIA al SUAP, responsabile tecnico, sedi e modalità di svolgimento, formazione, vigilanza, sanzioni e norme transitorie per gli operatori già attivi. Prevede anche limiti specifici per sospensioni e cessazioni dell’attività e coordina la normativa regionale con la legge statale n. 174/2005.

Disciplina regionale dell’attività di acconciatore

Disciplina regionale dell’attività di acconciatore

La legge regola, nel territorio della Regione Toscana, l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore in forma d’impresa, coordinandosi con la disciplina statale di riferimento. Definisce l’ambito dell’attività, i requisiti professionali, le modalità di avvio e di svolgimento, i controlli e il regime sanzionatorio.

Oggetto dell’attività e attività consentite

L’attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e servizi rivolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari non aventi natura medica, curativa o sanitaria, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e i servizi accessori o complementari.

Le imprese di acconciatura possono svolgere anche:

  • prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitate a limatura e laccatura delle unghie;
  • vendita o cessione alla clientela di cosmetici, parrucche, affini e altri beni accessori inerenti ai trattamenti effettuati.

È inoltre ammesso che l’attività sia esercitata con l’ausilio di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché abilitati, e può essere svolta congiuntamente all’attività di estetista, anche nella medesima sede o tramite società, restando necessario il possesso dei requisiti per entrambe le attività.

Abilitazione professionale e riconoscimento dei titoli

L’esercizio dell’attività, in qualunque forma, è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale prevista dalla legge statale n. 174/2005.

Sono ammessi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea secondo la normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera prestazione dei servizi.

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione sono riconosciuti validi solo i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e Province autonome conformi allo standard professionale nazionale definito dall’accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007.

Avvio dell’attività, subingresso e sospensione

L’avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l’ampliamento dei locali sono soggetti a SCIA telematica al SUAP del comune in cui si svolge l’attività. La SCIA deve attestare i requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali ed è presentata secondo la modulistica definita a livello regionale.

Il subingresso è invece soggetto a comunicazione.

La sospensione volontaria è ammessa per un periodo non superiore a:

  • 180 giorni consecutivi;
  • 365 giorni consecutivi per le attività artigiane svolte ai sensi della l.r. 53/2008.

Per le imprese individuali tali limiti non si applicano nei casi di:

  • gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro 10 giorni dall’inizio della sospensione;
  • gravidanza e puerperio, certificati al SUAP entro 10 giorni;
  • demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali;
  • lavori di ristrutturazione dei locali, anche su richiesta della ASL.

In caso di gravidanza e puerperio la sospensione può arrivare a un massimo cumulativo di 15 mesi. Le eventuali proroghe dei termini ordinari possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure del regolamento comunale.

In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare, gli eredi possono proseguire provvisoriamente l’attività per il tempo necessario a conseguire l’abilitazione, purché l’attività sia svolta da personale abilitato.

Locali, sede dell’attività e modalità di esercizio

L’attività può essere svolta solo in locali conformi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza e dotati di specifica destinazione d’uso.

Non è consentito l’esercizio in forma ambulante o di posteggio.

È tuttavia ammesso svolgere l’attività:

  • presso la sede scelta dal cliente, in caso di malattia o altro impedimento fisico;
  • presso il cliente anche in occasione di attività sportive, manifestazioni di moda o spettacolo, cerimonie o eventi fieristici o promozionali;
  • in luoghi di cura o riabilitazione, detenzione, caserme o altri luoghi convenzionati con soggetti pubblici;
  • presso il domicilio dell’esercente, se i locali possiedono i requisiti urbanistici, edilizi, sanitari e di sicurezza e dispongono di ingressi e servizi igienici autonomi e regolari.

Nei locali deve essere esposta la tariffa professionale applicata ai diversi trattamenti.

Responsabile tecnico

Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione professionale, individuato tra titolare, socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente.

Nell’impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede il responsabile tecnico coincide con il titolare; nelle società può essere uno o più soci partecipanti al lavoro. Se l’impresa artigiana opera in più sedi, ogni sede deve avere il proprio responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell’attività. In caso di malattia o impedimento temporaneo, il titolare deve nominare un sostituto abilitato. Ogni variazione del responsabile tecnico va comunicata al SUAP competente.

Formazione professionale e criteri regionali

I percorsi formativi sono predisposti nell’ambito della normativa regionale sulla formazione professionale e del relativo regolamento di esecuzione, anche sulla base dell’accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire con deliberazione:

  • i percorsi formativi per qualificazione di base, specializzazione, formazione teorica e riqualificazione professionale;
  • i contenuti tecnico-culturali dei corsi;
  • gli standard di preparazione per il rilascio dei titoli di abilitazione;
  • la composizione della commissione d’esame e le modalità di svolgimento delle prove.

Regolamenti comunali, vigilanza e controlli

I comuni devono adeguare i propri regolamenti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, alla normativa statale e regionale vigente.

La vigilanza sul rispetto dei requisiti è esercitata dal comune territorialmente competente, ferme restando le competenze delle ASL in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro.

Se l’attività è svolta senza i requisiti richiesti, il comune diffida l’interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio e può disporre la sospensione fino all’adeguamento. In caso di inottemperanza emette il divieto di prosecuzione dell’attività e, se necessario, procede all’esecuzione coattiva con apposizione dei sigilli.

È vietata la prosecuzione dell’attività anche quando vengano meno i presupposti della sospensione volontaria o quando l’attività non venga svolta per oltre 180 giorni consecutivi, ovvero per oltre un anno nelle imprese artigiane soggette alla l.r. 53/2008, salvo i casi speciali previsti per l’impresa individuale.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni amministrative per le principali violazioni, tra cui:

  • esercizio senza abilitazione professionale: da 2.500 a 5.000 euro, con chiusura immediata o cessazione dell’attività;
  • esercizio senza SCIA: da 1.500 a 3.000 euro, con sospensione e divieto di prosecuzione;
  • mancata designazione del responsabile tecnico: da 2.000 a 4.000 euro;
  • esercizio in assenza del responsabile tecnico: da 500 a 1.500 euro;
  • esercizio ambulante o di posteggio: da 500 a 1.500 euro;
  • mancata esposizione della SCIA: da 250 a 750 euro;
  • mancata esposizione delle tariffe: da 250 a 500 euro;
  • violazione del regolamento comunale: da 250 a 5.000 euro.

L’applicazione delle sanzioni spetta al comune nel cui territorio è accertata la violazione, che ne incassa i proventi. Per accertamento e irrogazione si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Norme transitorie

Chi, alla data di entrata in vigore della legge, possiede la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna acquisisce di diritto la qualifica di acconciatore ed è equiparato ai soggetti abilitati.

Possono sostenere l’esame per l’abilitazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore dell’articolo 15 del d.lgs. 147/2012, avevano maturato:

  • almeno tre anni di attività come socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore;
  • oppure attività di apprendistato per la durata prevista dalla contrattazione collettiva.

Le imprese già operative alla data di entrata in vigore della legge devono comunicare al SUAP, entro 90 giorni, il nominativo del responsabile tecnico abilitato. La Giunta regionale disciplina inoltre le modalità di gestione dei corsi di qualificazione già in corso alla medesima data.

Norma finale ed entrata in vigore

Per quanto non disciplinato dalla legge si applica la legge statale n. 174/2005. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.