L.R. Toscana 33/2013
Integrazione alla disciplina del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana integra la disciplina sulla gestione dei rifiuti prevedendo, per le province i cui comuni transitino a un ATO diverso, un procedimento specifico per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale. La provincia interessata adotta il piano solo per il proprio ATO; per i comuni transitati, il piano dell’altro ATO disciplina solo i rifiuti urbani. In vigore dal 27 giugno 2013.
Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti per province tra due ATO
Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti per province ricadenti tra due ATO
La legge regionale della Toscana interviene sulla l.r. 25/1998 per disciplinare il caso in cui, per effetto della riorganizzazione degli ambiti territoriali, uno o più comuni di una provincia passino a un ATO diverso da quello provinciale di appartenenza. La disciplina mira a coordinare l’adozione dei piani interprovinciali dei rifiuti nei territori interessati dal transito dei comuni.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina opera solo quando, a seguito della deliberazione richiamata dalla l.r. 69/2011, alcuni comuni di una provincia risultino assegnati a un ATO diverso da quello cui appartiene la provincia stessa. In tale ipotesi si applicano le regole speciali sul piano interprovinciale di gestione dei rifiuti.
Riparto delle competenze di pianificazione
La provincia interessata adotta e approva esclusivamente il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all’ATO di appartenenza. Per i territori dei comuni transitati ad altro ATO, tale piano non contiene né disciplina gli aspetti previsti dall’articolo 11, comma 1, limitatamente ai rifiuti urbani.
Il piano interprovinciale dell’ATO di destinazione dei comuni transitati, invece, deve includere e regolare, per quei territori, gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, ma soltanto per quanto riguarda i rifiuti urbani.
Procedimento di approvazione e raccordo tra province
Ai fini dell’approvazione del piano relativo all’ATO di destinazione, la provincia di origine:
- trasmette alla provincia che convoca la conferenza di cui all’articolo 12, comma 2, gli elementi necessari alla redazione della proposta di piano riferiti al territorio dei comuni transitati;
- esprime un parere vincolante prima dell’adozione e dell’approvazione del piano sulla parte concernente tali territori, indicando la conformità delle previsioni al proprio piano territoriale di coordinamento.
Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, esso si intende favorevole per silenzio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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