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Legge

L.R. Toscana 28/2013

Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla legge 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69).

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Toscana, la verifica finale e la liquidazione proporzionale dei progetti già ammessi a finanziamento ai sensi della l.r. 69/2007 e della l.r. 72/2012. Prevede anche la possibilità di prorogare, su richiesta motivata, i tempi di realizzazione fino a un massimo di tre mesi. È una norma riferita a interventi ormai conclusi, quindi oggi sostanzialmente obsoleta.

Liquidazione dei progetti finanziati per la partecipazione regionale e locale

Liquidazione dei progetti finanziati per la partecipazione regionale e locale

La legge regionale disciplina in Toscana la fase di chiusura dei progetti già ammessi a finanziamento sulla base della l.r. 69/2007 e della l.r. 72/2012. L’obiettivo è consentire la verifica della reale attuazione dei progetti e la conseguente liquidazione delle somme spettanti, nei limiti di quanto effettivamente realizzato e rendicontato.

Verifica di corrispondenza tra progetto approvato e attività realizzata

La competente struttura del Consiglio regionale è autorizzata a svolgere controlli di corrispondenza tra:

  • il progetto ammesso al finanziamento;
  • quanto effettivamente realizzato;
  • l’ammissibilità delle spese sostenute.

Se l’esito della verifica è favorevole, la struttura procede alla liquidazione proporzionale del finanziamento, cioè in misura coerente con l’effettiva realizzazione dell’intervento e con le spese ritenute ammissibili.

Proroga dei tempi di realizzazione

La stessa struttura può concedere una proroga dei tempi di realizzazione del progetto, ma solo:

  • su richiesta scritta;
  • adeguatamente motivata;
  • entro il limite massimo di tre mesi.

La norma non prevede proroghe ulteriori oltre tale termine.

Ambito temporale ed efficacia

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 7 giugno 2013. La disciplina riguarda esclusivamente i progetti già ammessi al finanziamento in base alle leggi richiamate e ha quindi natura essenzialmente transitoria e di liquidazione finale. Proprio per questo, oggi risulta priva di attuale utilità applicativa ed è da considerarsi obsoleta.

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