L.R. Toscana 28/2013
Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla legge 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, la verifica finale e la liquidazione proporzionale dei progetti già ammessi a finanziamento ai sensi della l.r. 69/2007 e della l.r. 72/2012. Prevede anche la possibilità di prorogare, su richiesta motivata, i tempi di realizzazione fino a un massimo di tre mesi. È una norma riferita a interventi ormai conclusi, quindi oggi sostanzialmente obsoleta.
Liquidazione dei progetti finanziati per la partecipazione regionale e locale
Liquidazione dei progetti finanziati per la partecipazione regionale e locale
La legge regionale disciplina in Toscana la fase di chiusura dei progetti già ammessi a finanziamento sulla base della l.r. 69/2007 e della l.r. 72/2012. L’obiettivo è consentire la verifica della reale attuazione dei progetti e la conseguente liquidazione delle somme spettanti, nei limiti di quanto effettivamente realizzato e rendicontato.
Verifica di corrispondenza tra progetto approvato e attività realizzata
La competente struttura del Consiglio regionale è autorizzata a svolgere controlli di corrispondenza tra:
- il progetto ammesso al finanziamento;
- quanto effettivamente realizzato;
- l’ammissibilità delle spese sostenute.
Se l’esito della verifica è favorevole, la struttura procede alla liquidazione proporzionale del finanziamento, cioè in misura coerente con l’effettiva realizzazione dell’intervento e con le spese ritenute ammissibili.
Proroga dei tempi di realizzazione
La stessa struttura può concedere una proroga dei tempi di realizzazione del progetto, ma solo:
- su richiesta scritta;
- adeguatamente motivata;
- entro il limite massimo di tre mesi.
La norma non prevede proroghe ulteriori oltre tale termine.
Ambito temporale ed efficacia
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 7 giugno 2013. La disciplina riguarda esclusivamente i progetti già ammessi al finanziamento in base alle leggi richiamate e ha quindi natura essenzialmente transitoria e di liquidazione finale. Proprio per questo, oggi risulta priva di attuale utilità applicativa ed è da considerarsi obsoleta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 giu 2013L.R. Toscana 29/2013
- Legge · 31 mag 2013L.R. Toscana 27/2013
- Legge · 23 mag 2013L.R. Toscana 25/2013
- Legge · 18 giu 2013L.R. Toscana 33/2013
- Legge · 18 giu 2013L.R. Toscana 32/2013
- Legge · 18 giu 2013L.R. Toscana 31/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →