L.R. Toscana 30/2013
Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 30/2013 aggiorna le regole sui referendum regionali e sull’iniziativa popolare delle leggi: introduce il voto in due giornate (domenica e lunedì), disciplina i casi di quesiti ulteriori nelle fusioni comunali, sospende alcuni termini consiliari nel periodo di chiusura estiva e adegua i tempi delle proposte di legge soggette a referendum. Prevede una norma transitoria per i referendum già indetti ma non ancora svolti alla sua entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi in Toscana
Modifiche alla disciplina dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare in Toscana
La legge regionale Toscana 18 giugno 2013, n. 30 interviene sulla l.r. 62/2007 in materia di referendum regionali e sulla l.r. 51/2010 sull’iniziativa popolare delle leggi. La finalità è adeguare tempi, modalità di svolgimento e alcuni passaggi procedurali, con particolare attenzione ai referendum su fusioni o modifiche comunali.
Svolgimento dei referendum regionali
La disciplina dei referendum regionali viene modificata prevedendo che la data del referendum sia fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al decreto stesso. È inoltre sostituito il riferimento alla “domenica” con quello alla “data” in alcuni passaggi procedurali, per rendere coerente la nuova scansione temporale.
Per il referendum abrogativo è stabilito che si svolga anch’esso in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 16 aprile e il 30 giugno.
Procedimento consiliare e quesiti referendari
La commissione competente non si limita più a esprimere un parere referente, ma predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, oppure esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge.
Nel caso di proposta di legge di iniziativa consiliare, la commissione deve acquisire il parere degli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine procedurale della commissione è prorogato per il tempo strettamente necessario all’ultimo parere; se i pareri non arrivano nei termini, la commissione procede comunque.
Viene inoltre chiarito che, nei casi indicati dalla disciplina sulle fusioni, la deliberazione consiliare può riguardare anche quesiti ulteriori relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge, individuando i comuni o le frazioni chiamati al voto anche su tali quesiti.
Effetti del referendum e prosecuzione del procedimento
Se, dopo lo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assume la decisione finale prevista, restano salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva. In tale ipotesi, la proposta deve essere assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale, che deve esprimere il parere referente entro i successivi trenta giorni.
Sospensione dei termini per la chiusura estiva del Consiglio regionale
Per i termini di competenza consiliare previsti dalla l.r. 62/2007, salvo i casi già disciplinati diversamente, è introdotta una sospensione per i giorni del mese di agosto nei quali gli uffici consiliari siano chiusi. Le date di chiusura devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
La sospensione riguarda in particolare i termini dei procedimenti relativi a specifici articoli della legge sui referendum regionali, inclusi quelli relativi alle fasi iniziali, alle richieste di parere, alla formulazione del quesito e alla commissione competente.
Iniziativa popolare delle leggi: proposte su comuni e fusioni
Per la l.r. 51/2010 è prevista una deroga alla regola generale sulla sottoscrizione/approvazione delle proposte: quando l’istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione della proposta di legge può avvenire con la sola deliberazione del consiglio comunale interessato o dei due consigli comunali interessati.
È inoltre esteso il riferimento ai consigli comunali necessari nelle ipotesi previste dalla norma, da “tre consigli” a “due o più consigli”.
Proroga dei termini per proposte di legge sottoposte a referendum
Per le proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine previsto per la fase successiva è prorogato per un periodo corrispondente a quello intercorrente tra la deliberazione di approvazione del quesito referendario e la proclamazione ufficiale dei risultati del referendum. La disciplina tiene quindi conto del tempo necessario allo svolgimento della consultazione prima della prosecuzione dell’iter legislativo.
Norma transitoria ed entrata in vigore
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, deve adeguare alla nuova disciplina la data di svolgimento dei referendum già indetti e non ancora svolti alla data di entrata in vigore della legge.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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