L.R. Toscana 32/2013
Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il nuovo Comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo) mediante fusione di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, che cessano di esistere. Disciplina successione patrimoniale e del personale, regime provvisorio degli organi, continuità di atti, statuto, contributi e rapporti con l’Unione dei comuni del Pratomagno.
Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò per fusione di due comuni toscani
Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, in provincia di Arezzo, dando vita al nuovo Comune di Castelfranco Piandiscò. L’atto regola anche gli effetti organizzativi, patrimoniali, contabili e associativi conseguenti alla soppressione dei due enti originari.
Decorrenza ed effetti della fusione
L’istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio 2014. Da tale data:
- i Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò sono estinti;
- i sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono;
- cessano le relative cariche e funzioni;
- decadono anche gli organi di revisione contabile dei due enti.
Fino alla nomina del nuovo organo di revisione del Comune fuso, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Pian di Scò alla data di estinzione.
Successione nei beni, nei rapporti e nel personale
Il nuovo Comune subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni estinti. Anche il personale viene trasferito al Comune di Castelfranco Piandiscò, mantenendo:
- la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento;
- le voci fisse e continuative;
- l’anzianità di servizio maturata.
Le risorse destinate nel 2013 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale confluiscono, dal 2014, in un unico fondo del nuovo Comune, con la medesima destinazione.
Regime provvisorio degli organi e organizzazione amministrativa
Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario nominato secondo la normativa vigente.
Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, devono definire:
- l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune;
- l’impiego del personale trasferito.
In mancanza di intesa, decide il commissario. Salvo diversa previsione, la sede provvisoria del nuovo Comune è quella dell’estinto Comune di Castelfranco di Sopra. Le determinazioni provvisorie restano efficaci fino all’approvazione di nuove disposizioni da parte degli organi del Comune fuso.
Continuità degli atti e disciplina finanziaria transitoria
I regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2013 restano efficaci nei rispettivi ambiti territoriali e popolazioni di riferimento fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 163 del TUEL, per gli “stanziamenti dell’anno precedente” si considera la somma delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai due Comuni estinti.
Statuto e regolamento del consiglio comunale
Entro sei mesi dall’elezione degli organi del nuovo Comune, devono essere approvati:
- lo statuto comunale;
- il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
Fino a quel momento, si applicano in via compatibile lo statuto e il regolamento del consiglio dell’estinto Comune di Castelfranco di Sopra, vigenti al 31 dicembre 2013.
Partecipazione, decentramento e territorio montano
Lo statuto del nuovo Comune deve garantire alle comunità dei territori originari adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Per il territorio classificato montano dei Comuni estinti continuano ad applicarsi le disposizioni regionali sui territori montani e non si perdono i benefici e gli interventi speciali previsti da normativa europea, statale e regionale. Restano ferme le classificazioni montane già esistenti a fini statali e regionali.
Contributi e agevolazioni finanziarie
Il Comune di Castelfranco Piandiscò subentra nella titolarità dei contributi statali previsti per i Comuni istituiti per fusione. Inoltre, beneficia del contributo regionale previsto dall’art. 64 della l.r. 68/2011, per la misura e il periodo lì stabiliti.
Rapporti con l’Unione dei comuni del Pratomagno
Il nuovo Comune continua a far parte dell’Unione dei comuni del Pratomagno in luogo dei Comuni estinti, salvo eventuale recesso secondo lo statuto dell’Unione.
Dal 1° gennaio 2014 il commissario sostituisce sindaco e rappresentanti dei Comuni estinti negli organi collegiali dell’Unione; il numero dei componenti del consiglio dell’Unione si riduce corrispondentemente. Il commissario cessa da tali incarichi alla proclamazione del sindaco del nuovo Comune.
Il consiglio del nuovo Comune elegge i propri rappresentanti nel consiglio dell’Unione nei termini previsti dallo statuto dell’Unione; in mancanza, operano i soggetti individuati secondo la l.r. 68/2011.
Il Comune resta inoltre obbligato verso l’Unione per gli impegni derivanti dagli affidamenti di funzioni, servizi e attività già conferiti dai Comuni estinti, per tutta la durata di tali affidamenti.
L’Unione continua a svolgere per il nuovo Comune le funzioni che entrambi i Comuni estinti le avevano già attribuito; invece, alla scadenza del 31 dicembre 2013 cessa di svolgere le altre funzioni, salvo che la giunta dell’Unione, prima della scadenza, deliberi in deroga la prosecuzione di una o più funzioni, estendendole a tutto il territorio del nuovo Comune.
La giunta dell’Unione deve inoltre apportare le modifiche ricognitive al proprio statuto e pubblicare il testo coordinato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, inviandolo al Ministero dell’interno.
Nel dimensionamento territoriale adeguato “AMBITO 2” il nuovo Comune sostituisce i due Comuni estinti; la popolazione di riferimento è data dalla somma delle popolazioni dei due enti soppressi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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