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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15947/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cassando la sentenza della C.T.R. Lombardia. Ha quindi deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro il provvedimento sanzionatorio. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente per la novità della questione; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’amministrazione doganale aveva irrogato sanzioni per l’introduzione e successiva circolazione in Italia, senza autorizzazione, di un autoveicolo immatricolato in territorio extra-UE (Svizzera). Il contribuente aveva impugnato il provvedimento e la C.T.P. aveva accolto il ricorso. In appello, la C.T.R. della Lombardia aveva invece rigettato il gravame dell’ufficio, ritenendo applicabile l’esenzione dai dazi prevista dall’art. 561, par. 2, del Reg. CEE 2454/93. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 216 TULD, dell’art. 561, par. 2, del Reg. CEE 2454/93 e degli artt. 137, 138, 232 e 234, par. 2, del Reg. CEE 2913/92, sostenendo che mancassero i presupposti dell’esenzione: in particolare, l’assenza di una preventiva istanza/autorizzazione doganale all’ammissione temporanea e l’assenza di un contratto di lavoro che prevedesse l’uso sistematico del veicolo per ragioni di servizio. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto richiede la presentazione di un’apposita istanza e il rilascio della relativa autorizzazione, e che l’esenzione per uso privato presuppone anche la prova di un rapporto di lavoro subordinato e della prevista utilizzazione privata nel contratto di lavoro. Nel caso concreto non risultavano né la richiesta/autorizzazione doganale né la prova del rapporto di subordinazione tra il contribuente e la società noleggiatrice; la qualità di amministratore della società non è di per sé equiparabile a lavoro subordinato. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 216 TULD

    richiamato come norma nazionale coordinata con la disciplina unionale sull’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto.

  • art. 561, par. 2, Reg. CEE n. 2454/93

    l’esenzione totale dai dazi per mezzi di trasporto ad uso privato presuppone il possesso dei requisiti specifici previsti dalla norma, inclusa la prevista utilizzazione privata nel contratto di lavoro e il corretto regime di ammissione temporanea.

  • art. 137 Reg. (CEE) n. 2913/92

    definisce il regime di ammissione temporanea come utilizzazione nel territorio doganale di merci non comunitarie destinate a essere riesportate senza modifiche, salvo il normale deprezzamento d’uso.

  • art. 138 Reg. (CEE) n. 2913/92

    richiamato per affermare che l’ammissione temporanea implica una richiesta e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’autorità doganale.

  • art. 232 Reg. (CEE) n. 2454/93

    i mezzi di trasporto possono considerarsi dichiarati per l’ammissione temporanea tramite l’atto previsto dalla norma, in assenza di dichiarazione scritta o verbale.

  • art. 233 Reg. (CEE) n. 2454/93

    individua le forme dell’atto equivalente alla dichiarazione, rilevante ai fini dell’ammissione temporanea e della riesportazione.

  • art. 559, lett. c, Reg. CEE 2454/93

    menzionato nella motivazione della sentenza di merito, ma la Cassazione lo richiama solo per completezza del quadro.

  • art. 560, comma 1, lett. b, Reg. CEE 2454/93

    menzionato nella motivazione della sentenza di merito, ma non è la base decisiva della pronuncia di legittimità.

  • art. 234, par. 2, Reg. CEE n. 2913/92

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione del codice doganale comunitario coordinata con il regime di dichiarazione per comportamento concludente.

Massime di principio

  • L’esenzione doganale per l’ammissione temporanea di un veicolo non opera automaticamente: è necessario che risultino osservate le formalità previste dalla disciplina doganale, compresa la richiesta e/o l’autorizzazione dell’autorità competente oppure l’atto equipollente previsto dal sistema.
  • La previsione di un’esenzione per mezzi di trasporto utilizzati da persona alle dipendenze del proprietario richiede la prova rigorosa di un rapporto di lavoro subordinato; la mera qualità di amministratore o il rapporto organico con la società non valgono, di per sé, a integrare tale requisito.
  • Quando il contratto o la disciplina richiedono che l’uso privato del mezzo sia previsto dal rapporto di lavoro, la relativa circostanza deve emergere in modo specifico e non può essere desunta in via presuntiva da elementi indiretti.
  • In presenza di una disciplina univoca e di un quadro fattuale non bisognoso di ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando l’originaria impugnazione del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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