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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - della missiva pec (prov. INPS.7010.20/03/2022.0131031), notificata il 20 marzo 2022, con la quale l'I.N.P.S. ha respinto la richiesta, avanzata dal ricorrente il 16 marzo 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che «In riscontro alla suindicata istanza, si informa che il decreto legislativo 165/97 esclude dal beneficio dei 6 scatti i destinatari del comma 2 dell'art. 21 della legge 232/90 (55 anni di età e 35 anni di contribuzione), dal momento che detta condizione non solo è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda (…)»; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Roma Tuscolano, (Atto n. 21713 dell'1 agosto 2020) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche' per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202200572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della comunicazione del decesso del ricorrente e richiamato l’art. 79, comma 2, c.p.a., ha dichiarato l’interruzione del giudizio per ogni conseguenza di legge. Non ha esaminato il merito della controversia relativa al diritto ai sei scatti stipendiali né ha deciso sulle spese o sulle domande economiche. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego INPS del ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione del TFS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui l’INPS aveva respinto la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio, escludendo l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre contestato, ove occorresse, il prospetto di liquidazione del TFS nella parte corrispondente e ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS aveva motivato il diniego sostenendo che il d.lgs. n. 165/1997 esclude dal beneficio i destinatari dell’art. 21, comma 2, della legge n. 232/1990, collocati a riposo al ricorrere delle condizioni di età e contribuzione indicate. Nel corso del giudizio, il difensore costituito ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 22 giugno 2023, depositando il relativo certificato di morte.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La comunicazione del decesso della parte determina l’interruzione del processo, con le conseguenze previste dalla legge.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione.

  • art. 21, comma 2, legge n. 232/1990

    Norma richiamata con riferimento alle condizioni di età e contribuzione per il collocamento a riposo; il TAR non ha deciso la questione sostanziale.

  • d.lgs. n. 165/1997

    Richiamato dall’INPS a sostegno dell’esclusione dal beneficio dei sei scatti per i destinatari dell’art. 21, comma 2, della legge n. 232/1990; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene comunicato e documentato il decesso della parte, il giudice deve dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., senza decidere il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi

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