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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11717/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di pane per il pagamento di forniture nei confronti di una cliente abituale e della società ad essa collegata. Le destinatarie del monitorio proponevano opposizione deducendo che tra le parti vi era da oltre dodici anni un rapporto stabile di fornitura/somministrazione di pane e che la fornitrice lo aveva interrotto con soli tre giorni di preavviso, causando danni da perdita di clientela e difficoltà nel reperire un nuovo fornitore. In primo grado il Tribunale qualificava il rapporto come somministrazione, accertava il credito della fornitrice ma anche un controcredito risarcitorio delle opponenti, operava la compensazione tra i reciproci crediti e condannava la fornitrice al pagamento del residuo. In appello la decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte territoriale, con regolazione delle spese. Con il ricorso per cassazione le originarie opponenti deducevano: 1) omessa/insufficiente motivazione, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 1223 c.c. e 360 c.p.c., anche per omessa valutazione del danno da mancato guadagno, contestando la riduzione del 30% e la detrazione delle imposte operate dalla Corte d'appello nella liquidazione del danno; 2) violazione dell'art. 1226 c.c. per avere la Corte d'appello ridotto il quantum del risarcimento equitativamente liquidato dal Tribunale; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite in assenza di motivazione e in violazione del principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge (artt. 1223 e 1226 c.c.), miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito della liquidazione del danno; ha inoltre rilevato che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era formulata nei termini richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il terzo motivo è stato ritenuto non fondato, poiché la Corte d'appello aveva effettivamente motivato la compensazione delle spese richiamando la revoca del decreto ingiuntivo e l'esiguità del residuo credito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per l'alterno andamento delle fasi di merito; inoltre è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    La censura su tale norma non è stata ritenuta idonea perché, nel caso concreto, mirava a contestare la valutazione del danno e non a denunciare un reale errore di diritto.

  • art. 1226 c.c.

    La doglianza sulla liquidazione equitativa è stata considerata inammissibile poiché finalizzata a sollecitare un riesame del merito della quantificazione del danno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il motivo formalmente formulato come violazione di legge è inammissibile quando sostanzialmente diretto a rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non era prospettato in modo conforme ai requisiti fissati dalle Sezioni Unite.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza non è stato ritenuto violato, perché la compensazione delle spese era sorretta da motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata reputata legittimamente motivata in ragione dell'esito alterno e dell'esiguità del credito residuo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    È menzionato solo come base degli interessi riconosciuti nel monitorio, senza specifici rilievi interpretativi in cassazione.

Massime di principio

  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del merito della liquidazione del danno o dell'apprezzamento delle prove; quando il motivo mira in sostanza a rimettere in discussione il quantum, esso è inammissibile.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito un nuovo giudizio sul merito della quantificazione.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere dedotto secondo i rigorosi requisiti elaborati dalle Sezioni Unite, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La compensazione delle spese di lite è legittima se il giudice di merito indica una motivazione effettiva, anche sintetica, che dia conto delle ragioni della deroga alla regola di soccombenza.
  • In presenza di un andamento alterno delle fasi di merito e di un credito residuo esiguo, la compensazione integrale delle spese può essere ritenuta sorretta da adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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