Sentenza n. 7378/2026 - Roma, Sezione 3T
Per l’esecuzione della sentenza n. 2432/2025 - RG n. 30748/2023, pubblicata in data 26/02/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione III, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Amalia Savignano, notificata in data 08.03.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Roma il 19 gennaio 2026. ordinare l’ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’accredito della somma lorda di euro 1.500,00 per Todisco Giovanna in base agli anni riconosciuti in sentenza oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione III, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2432/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di una somma lorda di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, in relazione agli anni riconosciuti nel titolo esecutivo. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha chiesto che il TAR ordinasse all'Amministrazione di eseguire il giudicato, determinando le modalità di pagamento, nominando eventualmente un commissario ad acta e applicando una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o ritardo. L'Amministrazione si è costituita, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha precisato che, quando il titolo è una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito elementi sulla corretta esecuzione, il TAR ha ritenuto provato l'inadempimento e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha escluso, allo stato, la penalità di mora, ritenendo che essa possa essere richiesta e eventualmente disposta in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
L'azione è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella resa dal giudice del lavoro.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata nella decisione, poiché il TAR ha ritenuto possibile valutarla soltanto in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando la pronuncia sia stata emessa dal giudice del lavoro.
- Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza civile resa in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo e resta limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza integrazione del contenuto della pronuncia o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo può condurre all'accertamento dell'inottemperanza e alla condanna dell'amministrazione a provvedere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- La penalità di mora può essere disposta in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice, ma non deve essere necessariamente applicata contestualmente alla prima pronuncia che ordina l'esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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