Sentenza n. 803/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell’Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decretolegge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gimas S.r.l. il 22.2.2023: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 15 - decreto n. 1247 del 13.12.2022), unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D (doc. 16 - All. A al decreto 1247/2022; doc. 17 - All. B al decreto 1247/2022; doc. 18 - All. C al decreto 1247/2022; doc. 19 - All. D al decreto 1247/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gimas S.r.l. il 10.10.2023: previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 21 - Decreto n. 741/2023), unitamente ai relativi allegati A, B, C e D (doc. 21 - Allegati al Decreto n. 741/2023), nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; 5 - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa e sulle linee guida del payback dei dispositivi medici, nonché atti presupposti e provvedimenti regionali di ripiano relativi agli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e dettato le linee guida per il ripiano, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali che hanno individuato le aziende fornitrici e gli importi dovuti. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la fissazione dei tetti regionali nel 2019 e l'attivazione del payback nel 2022 avessero carattere retroattivo, lesivo del legittimo affidamento e dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura. Ha inoltre denunciato la violazione dei termini previsti dalla disciplina normativa, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, la violazione dei principi eurounitari di affidamento e libertà d'impresa e l'incidenza del payback sulle procedure di gara e sui contratti stipulati. Con i motivi aggiunti ha contestato i conteggi regionali, gli elenchi delle imprese soggette al ripiano e la quantificazione delle somme richieste.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che il meccanismo di payback fosse già sostanzialmente conoscibile dal 2015, sia quanto alle percentuali di ripiano a carico dei fornitori sia quanto al criterio proporzionale basato sul fatturato. La successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard e la certificazione ministeriale del superamento non hanno introdotto retroattivamente un nuovo obbligo sostanziale, ma hanno reso operativo un meccanismo legislativamente già previsto. Il giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il sistema ragionevole e proporzionato, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Il payback opera inoltre all'esterno delle singole gare e dei contratti, incidendo sul fatturato complessivo dei fornitori e non sull'entità della fornitura o sul prezzo contrattuale; non è stata dimostrata una riduzione eccessiva dei margini di utile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione: i provvedimenti regionali di ripiano costituiscono attività meramente vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva, priva di potere autoritativo e diretta a determinare il quantum di un'obbligazione patrimoniale. La relativa controversia riguarda quindi un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La norma pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto, determinata secondo percentuali crescenti e ripartita in proporzione all'incidenza del fatturato di ciascuna impresa.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
I commi disciplinano rispettivamente la rilevazione del superamento del tetto, il concorso delle aziende al ripiano e la procedura speciale per le annualità 2015-2018.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, affidando alle regioni l'individuazione delle aziende soggette al ripiano sulla base della documentazione contabile.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo destinato al ripiano e previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende; la disciplina è stata successivamente dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139/2024.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio indicato in sentenza.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia sui provvedimenti regionali di ripiano non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo quando la successiva attività amministrativa si limita a rendere concretamente operativo un obbligo sostanziale già previsto dalla legge e conoscibile dagli operatori economici al momento delle gare e delle forniture.
- La fissazione dei tetti regionali al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard e la successiva certificazione ministeriale del loro superamento non ledono, di per sé, il legittimo affidamento dei fornitori quando il tetto nazionale e l'obbligo di ripiano erano già previsti dalla normativa vigente.
- Il payback sui dispositivi medici opera sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica né l'oggetto né il prezzo delle singole forniture; pertanto, non altera automaticamente l'esito delle procedure di gara né il contenuto dei contratti pubblici.
- I provvedimenti regionali che, sulla base di dati contabili e di percentuali già predeterminate dalla legge e dagli atti statali, individuano le aziende soggette al payback e quantificano le somme dovute costituiscono attività vincolata, tecnico-contabile e priva di potere autoritativo.
- La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell'importo di payback regionale riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale.
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