Cassazione Civile, Ordinanza n. 25635/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione dell'IVA relativa a prestazioni di servizi per la ristrutturazione di un immobile acquistato da una società costituita da enti territoriali per attività di ricerca e sviluppo locale. Secondo l'Ufficio, la società non avrebbe svolto un'effettiva attività economica, mancando operazioni attive e risultando prevalenti finalità istituzionali non lucrative; conseguentemente erano state irrogate anche sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione. La società aveva impugnato l'atto e la CTP ne aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi sostanzialmente connessi, la violazione degli artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che la mera mancanza di concreta attività e di impiego dei beni impedisse di riconoscere la soggettività passiva IVA e il diritto alla detrazione; inoltre censurava il giudizio di inerenza espresso dalla CTR. La società, a sua volta, proponeva ricorso incidentale su motivazione dell'avviso e su una domanda di rimborso ritenuta nuova.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia IVA, il diritto alla detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive e prima dell'effettivo avvio dell'attività, purché gli acquisti o i servizi siano riferibili a un'attività preparatoria e l'intenzione di iniziare l'attività economica sia supportata da elementi obiettivi. Nel caso concreto ha valorizzato gli accertamenti della CTR, secondo cui l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile erano funzionali alla programmata attività della società e i ritardi nell'avvio dipendevano da cause non imputabili al mero disvolere della contribuente. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato assorbito; il secondo è stato respinto/inammissibile perché la domanda di rimborso era nuova e comunque incompatibile con la struttura del giudizio tributario, limitato al sindacato sugli atti impositivi. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e respinto il secondo, compensando metà delle spese e ponendo la restante metà a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
Rileva per individuare la soggettività passiva IVA; la Corte ne dà lettura in coerenza con il diritto unionale, escludendo che la mancanza di operazioni attive, di per sé, faccia venir meno la soggettività se esiste un'attività economica preparatoria supportata da elementi obiettivi.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Il diritto di detrazione richiede l'inerenza degli acquisti rispetto alle finalità imprenditoriali; la detrazione è ammessa anche per attività preparatorie e in assenza di operazioni attive, se funzionali all'inizio dell'attività economica.
art. 9, n. 1, direttiva 2006/112/CE
La nozione di soggetto passivo IVA è interpretata in senso sostanziale: chi intende iniziare un'attività economica e sostiene spese di investimento può essere considerato soggetto passivo sin dalle prime spese, senza attendere l'avvio effettivo.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la novità della domanda di rimborso, ma la Corte rileva che la doglianza non è correttamente veicolata e, in ogni caso, la pretesa è incompatibile con il giudizio tributario.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Il processo tributario ha ad oggetto il controllo di legittimità degli atti impositivi tipizzati; non consente di introdurre una domanda riconvenzionale autonoma di rimborso estranea all'atto impugnato.
art. 8, comma 4, L. n. 212/2000
Menţionato solo nel passaggio sul ricorso di primo grado per escludere che la società avesse già formulato una vera domanda di rimborso.
Massime di principio
- In materia IVA, la detrazione dell'imposta sugli acquisti è riconoscibile anche prima dell'avvio effettivo dell'attività, quando gli acquisti siano effettuati in una fase preparatoria e siano oggettivamente destinati a creare le condizioni per l'esercizio dell'impresa.
- Per negare la soggettività passiva o la detrazione non basta l'assenza temporanea di operazioni attive o l'inutilizzo del bene: occorre verificare se manchi in radice un'attività economica programmata oppure se il ritardo dipenda da circostanze non imputabili al contribuente.
- L'intenzione di esercitare un'attività economica rileva ai fini IVA solo se è corroborata da elementi oggettivi; non sono sufficienti mere dichiarazioni programmatiche o finalità soggettive prive di riscontro.
- Ai fini dell'inerenza, conta la funzione del bene o del servizio rispetto all'organizzazione dell'impresa e al progetto economico programmato, non il fatto che il bene sia già entrato nel ciclo produttivo.
- Nel processo tributario non è ammissibile introdurre domande riconvenzionali autonome, come una domanda di rimborso, poiché il giudizio è limitato al controllo della legittimità degli specifici atti impositivi impugnati.
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