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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49734/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del G.I.P. del 12/01/2023 che ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dallo stesso pubblico ministero nel procedimento per appropriazione indebita a carico di Andolfi Mario. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 408 e 409 c.p.p.: aveva modificato l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. indicando come persona offesa la madre dell'indagato (Corvino Teresa) e non i denuncianti, ritenendo quindi non necessarie notifiche ai denuncianti; contesta la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per opposizione dei denuncianti non qualificabili come persone offese (art. 408 c.p.p.) e censura la mancata indicazione, nel provvedimento del G.I.P., degli specifici atti d'indagine richiesti ai sensi dell'art. 409 comma 4 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini; l'impugnazione in cassazione è consentita solo contro l'ordinanza di archiviazione e, limitatamente, per i casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, c.p.p. Pertanto il motivo sostanziale non è stato esaminato e il provvedimento del G.I.P. è rimasto confermato nella sua efficacia di ordine a svolgere ulteriori indagini.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal PM per la rettifica dell'iscrizione della notizia di reato al fine di individuare la vera persona offesa; nel caso concreto il PM aveva modificato l'iscrizione indicando la madre dell'indagato come persona offesa.

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Disciplina l'opposizione al decreto di archiviazione e la possibile udienza in camera di consiglio; il ricorrente censura la fissazione della camera di consiglio sulla base di opposizioni di soggetti che il PM riteneva non qualificabili come persone offese.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    a seguito dell'udienza, il Giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica al Pubblico ministero [...]

    Stabilisce che, qualora il Giudice ritenga necessarie ulteriori indagini, deve indicarne le modalità e gli atti da compiere; il PM lamentava che il provvedimento non ha specificato gli atti da svolgere (violazione del comma 4). Inoltre il comma 6 consente impugnazione per specifiche nullità dell'archiviazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, Sent. n. 32427 del 18/04/2018; Sez. 5, Sent. n. 32029 del 12/04/2017; Sez. 3, Sent. n. 41612 del 29/05/2019

    Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro l'ordinanza di archiviazione (e per i casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6); non è invece ammissibile avverso il provvedimento che dispone nuove indagini o formula l'imputazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è generalmente inammissibile quando impugna il provvedimento del giudice che rifiuta l'archiviazione e dispone nuove indagini; l'impugnazione in Cassazione è ammessa principalmente contro l'ordinanza di archiviazione e per specifiche nullità previste dalla legge.
  • Se il Pubblico Ministero ritiene che la persona offesa sia diversa da quella indicata inizialmente, deve procedere alla rettifica dell'iscrizione (art. 335 c.p.p.) e alle conseguenti notifiche; contestazioni successive da parte di soggetti non qualificabili come persone offese non impediscono per sé la regolare valutazione dell'istanza di archiviazione.
  • Quando il giudice dispone ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409 c.p.p., è corretto che indichi con precisione gli atti che il Pubblico Ministero deve compiere; la mancanza di tale indicazione costituisce una censura di merito che però non necessariamente rende ammissibile il ricorso in Cassazione se la legge non lo consente.
  • Prima di proporre impugnazioni in Cassazione il PM dovrebbe valutare rimedi più congrui (es. richiesta di chiarimenti o restituzione degli atti al PM per integrazioni) quando il vizio contestato attiene alla fase istruttoria e non rientra nelle ipotesi di impugnazione ammesse dalla legge.
  • In presenza di opposizioni di terzi alla richiesta di archiviazione il Giudice può verificare la legittimazione degli opponenti; tuttavia, l'insussistenza della qualità di 'persona offesa' tra gli opponenti è un profilo che attiene alla valutazione dell'istruttoria e, se non previsto come motivo di impugnazione straordinaria, difficilmente rende il ricorso in Cassazione ammissibile.

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