Sentenza n. 741/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’accertamento - dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero sull’istanza diretta al riconoscimento di un titolo conseguito all’estero. Ha dedotto la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inutile decorso del termine previsto dalla legge n. 241 del 1990. Nel giudizio è stata inoltre proposta domanda risarcitoria, respinta per insufficienza degli elementi probatori relativi agli elementi soggettivi della responsabilità.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: esistenza di un’istanza privata idonea a determinare l’avvio del procedimento, titolarità in capo alla richiedente di una situazione giuridica legittimante e decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990. Il giudice ha chiarito che l’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. La domanda di risarcimento del danno è stata respinta per carenza di sufficienti elementi probatori sugli elementi soggettivi della fattispecie. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
Il decorso del termine generale previsto dalla legge, in presenza di un obbligo di provvedere su un’istanza privata, consente di accertare il silenzio-inadempimento. L’amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo la palese pretestuosità dell’istanza.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza privata, quando il richiedente è titolare di una situazione giuridica legittimante e l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere, impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine applicabile.
- Il silenzio-inadempimento sussiste quando l’obbligo di provvedere è rimasto inosservato e il termine procedimentale è inutilmente decorso.
- L’amministrazione deve pronunciarsi espressamente anche qualora ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l’inerzia non è consentita, salvo il caso limite di una domanda manifestamente pretestuosa.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente, fissando un termine per l’esercizio sostitutivo.
- La domanda di risarcimento del danno da inerzia non può essere accolta in assenza di sufficienti elementi probatori sugli elementi soggettivi della responsabilità amministrativa.
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