Cassazione Civile, Sentenza n. 18706/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione di plusvalenza da cessione di partecipazione qualificata (100%) in Elle Group s.r.l.; l'Amministrazione riteneva tassabile la differenza tra valore nominale e prezzo di cessione ai sensi degli artt. 67 e 68 DPR 917/1986. Il contribuente eccepiva di aver aderito alla procedura di rivalutazione delle partecipazioni (art. 4, comma 9-ter, d.l. n. 97/2008 e art. 5 l. n. 448/2001), con perizia giurata e versamento - tramite F24 - della prima rata dell'imposta sostitutiva. L'Ufficio contestava l'applicabilità del regime agevolato alle partecipazioni qualificate e la mancata o insufficiente corresponsione dell'imposta sostitutiva (prima rata e rimanenti), nonché l'omessa compilazione del quadro RT in dichiarazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo relativo alla mancata pronuncia sul quadro RT e ha accolto il secondo motivo relativo al perfezionamento della rivalutazione. Ha ritenuto che per perfezionare la procedura di rideterminazione del valore (art. 5 l. 448/2001) sia decisivo il deposito della perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva: occorre il versamento integrale dell'importo o, in caso di rateizzazione, l'esatto e tempestivo versamento almeno della prima rata. Se la prima rata non è regolare o non versata nei termini, la procedura non si perfeziona e la plusvalenza è soggetta alla tassazione ordinaria. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione regionale della Sicilia per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986
Definiscono la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni; il valore della plusvalenza è determinante ove non si perfezioni la rivalutazione
Legge n. 448/2001
Stabilisce la procedura di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni tramite perizia giurata e imposta sostitutiva; richiede il versamento dell'intero importo o, se rateazione consentita, almeno della prima rata entro i termini per perfezionare la procedura
Decreto legge n. 97/2008
Normativa utilizzata per la rivalutazione delle partecipazioni; la mera adesione alla norma richiede gli adempimenti formali e il pagamento previsti per produrre effetti
Decreto legislativo n. 344/2003
Rilevante per la determinazione delle percentuali di imponibilità delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate (regime diverso rispetto alle partecipazioni non qualificate)
Quadro RT della dichiarazione dei redditi
La Corte ha confermato che la compilazione del quadro RT non è decisiva per il perfezionamento della rivalutazione: rilevano la perizia giurata e il versamento dell'imposta sostitutiva
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. V, n. 3410/2015; Cass. VI, n. 5981/2018
Costituisce principio consolidato che è imprescindibile il tempestivo e integrale versamento almeno della prima rata per considerare perfezionata la procedura di rivalutazione; in difetto la plusvalenza va assoggettata a tassazione ordinaria e il ravvedimento operoso è precluso per la prima rata non regolare
Massime di principio
- Per perfezionare la procedura di rivalutazione delle partecipazioni (rideterminazione del valore) sono necessari due elementi essenziali: la perizia giurata e il versamento dell'imposta sostitutiva; basta il versamento corretto e tempestivo almeno della prima rata per rendere efficace la procedura
- Se la prima rata non è stata versata correttamente o nei termini, la procedura non si perfeziona e la plusvalenza rimane soggetta alla tassazione ordinaria (aliquota applicabile alla data dell'operazione)
- Il ravvedimento operoso può sanare il mancato pagamento delle rate successive alla prima, ma non può regolarizzare una prima rata irregolare o non versata nei termini previsti per il perfezionamento
- La compilazione del quadro RT nella dichiarazione non è condizione determinante per il perfezionamento della rivalutazione; ciò che conta è la produzione della perizia e il pagamento dell'imposta sostitutiva
- In caso di contestazione amministrativa/contenziosa occorre conservare e produrre tutta la documentazione di versamento (F24, ricevute, eventuali istanze di correzione) per dimostrare tempestività e integrità del pagamento
- Dal punto di vista processuale, l'omessa motivazione specifica su una eccezione può essere ritenuta implicitamente superata se la decisione è logicamente incompatibile con la domanda; tuttavia, questioni di diritto decisive vanno comunque valutate in sede di legittimità
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