Sentenza n. 1435/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive, interessi, rivalutazione e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice retributiva)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 862/2022 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla condanna al pagamento di euro 16.847,66 per differenze retributive maturate fino al 31 agosto 2021, oltre agli interessi o alla maggiore rivalutazione per il periodo successivo, nonché delle spese di lite e delle spese di CTU. Dopo la richiesta di pagamento del 29 novembre 2022, l’Amministrazione è rimasta inizialmente inerte. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva effettuato, con il cedolino di settembre 2025, un pagamento lordo di euro 14.832,77, residuando un credito indicato in euro 3.612,01, oltre agli ulteriori accessori. Poiché l’adempimento era soltanto parziale e l’Amministrazione non aveva dato seguito alle richieste istruttorie del TAR, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza limitatamente a quanto ancora dovuto, rilevando che era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che il parziale pagamento non aveva integralmente soddisfatto il credito accertato dal giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza n. 862/2022 per la parte residua, secondo le prescrizioni contenute nella pronuncia, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR a cura della ricorrente. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Le eventuali spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’Amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti decisori ex legge n. 89/2001 la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, la disposizione è stata applicata alla condanna pecuniaria contenuta nella sentenza del Tribunale del lavoro.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola secondo cui le spese dell’attività del commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro oggetto di altri giudizi di ottemperanza.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disciplina richiamata dal TAR in tema di spese dell’attività commissariale.
Massime di principio
- Il parziale pagamento del debito accertato da una sentenza del giudice ordinario non determina la cessazione della materia del contendere nell’azione di ottemperanza: il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere per la parte residua.
- Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza di condanna pecuniaria, l’inerzia dell’amministrazione debitrice legittima l’esercizio dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La disciplina sulle spese dell’attività del commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle attività commissariali necessarie per dare esecuzione ad altre condanne pecuniarie, ponendo tali spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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