Cassazione Civile, Ordinanza n. 07496/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito del ricorso perché ha preso atto della definizione stragiudiziale della controversia tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguardava un'azione revocatoria fallimentare proposta per ottenere la declaratoria di inefficacia di pagamenti eseguiti dalla società poi ricorrente. La sentenza di merito della Corte d'appello di Torino (n. 1562/2015) è stata impugnata per cassazione dalla società destinataria della revocatoria. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno però depositato una nota congiunta con cui hanno comunicato di avere definito stragiudizialmente la lite e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono stragiudizialmente la controversia pendente in cassazione e ne danno atto congiuntamente, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta la chiusura del giudizio di legittimità e può giustificare la compensazione delle spese processuali, ove richiesta e ritenuta opportuna in base all'accordo intervenuto tra le parti.
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