Cassazione Civile, Ordinanza n. 20427/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno da dequalificazione professionale proposta da un lavoratore, il quale sosteneva di essere stato privato delle mansioni di geometra a decorrere dalla fine di luglio 2003 e di averne riportato un pregiudizio professionale e non patrimoniale. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d’appello, invece, ha accolto l’impugnazione del datore di lavoro e ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il danno da demansionamento non sia in re ipsa e che nel ricorso introduttivo mancasse una specifica allegazione di fatti concreti idonei a dimostrare il pregiudizio. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115, comma 2, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di desumere per presunzioni il danno da una valutazione complessiva del ricorso introduttivo e dei dati specificamente allegati, quali la natura e importanza delle mansioni precedenti, la forzata inattività, la dispersione del know-how e la mortificazione subita; (2) violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c.; (3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’esame complessivo del ricorso ex art. 414 c.p.c. e delle allegazioni ivi contenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero sostanzialmente sovrapponibili e comunque inammissibili perché il ricorrente non contestava correttamente l’interpretazione dell’atto di parte operata dalla Corte d’appello, ma denunciava in astratto la violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull’utilizzo delle nozioni di comune esperienza senza indicare specifiche nozioni fattuali né chiarire la mancata contestazione degli allegati da parte della controparte. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che esso non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma piuttosto la mancata considerazione complessiva del ricorso introduttivo, cioè una critica alla valutazione difensiva, non riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per provare il danno da demansionamento solo attraverso fatti noti che siano gravi, precisi e concordanti; la loro individuazione e valutazione spetta al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Il danno da dequalificazione non è automatico e può essere desunto per presunzioni solo se il lavoratore alleghi e provi elementi fattuali idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale.
art. 115, comma 2, c.p.c.
La censura è inammissibile se non indica specifiche nozioni di fatto di comune esperienza poste dal giudice a base della decisione; non basta invocare in astratto la norma per contestare il mancato ricorso alle presunzioni.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Per valorizzare come presuntivi gli elementi allegati è necessario che essi siano specificamente contestati dalla controparte; nel caso esaminato il ricorrente non ha dedotto la mancata contestazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può surrogare una diversa lettura dell’atto di parte o del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non è configurabile una violazione dell’art. 115 c.p.c. in forma utile al ricorso quando la doglianza si risolva nella richiesta di rivalutare le allegazioni e le prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non riguarda l’omessa valutazione di deduzioni difensive, motivi di appello o elementi istruttori singolarmente considerati.
art. 414 c.p.c.
Il ricorso introduttivo del giudizio di lavoro deve contenere allegazioni specifiche del pregiudizio dedotto, non bastando affermazioni generiche.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il danno da demansionamento o dequalificazione professionale non si presume automaticamente: il lavoratore deve allegare in modo specifico la natura del pregiudizio e fornire elementi di fatto idonei a consentirne la prova anche per presunzioni.
- La prova presuntiva del danno da dequalificazione richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti, come la qualità e quantità delle mansioni svolte, la durata del demansionamento, la professionalità coinvolta, l’eventuale nuova collocazione e altri elementi concretamente significativi; la loro valorizzazione è riservata al giudice di merito.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova lettura delle allegazioni di parte o delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se sia stato trascurato un fatto storico, principale o secondario, e non quando la doglianza riguardi deduzioni difensive, motivi di appello o una valutazione complessiva degli atti di causa.
- Nel giudizio di lavoro, la domanda risarcitoria per demansionamento deve essere sorretta da allegazioni concrete e non generiche; in difetto, la domanda può essere respinta per mancanza del necessario supporto fattuale.
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