Cassazione Civile, Ordinanza n. 01301/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio finanziario aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento con riprese a fini IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2007, ritenendo maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi in appello davanti alla CTR Basilicata, che aveva confermato la decisione ritenendo l'avviso congruamente motivato e fondato su elementi probatori non superati. Avverso la sentenza regionale il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione depositava memoria con cui rinunciava al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, allegando documentazione relativa al pagamento. La Corte ha verificato tuttavia che la domanda di definizione agevolata riguardava cartelle diverse dall'avviso di accertamento oggetto del giudizio, senza elementi per collegare gli atti; ha quindi escluso l'estinzione per definizione della lite, ma ha ritenuto che la rinuncia unilaterale al ricorso facesse venir meno l'interesse alla decisione nel merito, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto che la definizione agevolata invocata dal ricorrente non si riferiva all'avviso di accertamento impugnato, sicché non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, poiché il ricorrente aveva comunque rinunciato al ricorso con memoria ritualmente comunicata alla controparte, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non sono state poste spese, perché l'Agenzia si era costituita solo per l'eventuale discussione orale. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
richiamato quale base della definizione agevolata invocata dal contribuente, ma la Corte ne esclude l'applicabilità al giudizio perché l'istanza riguardava atti diversi da quello impugnato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
utilizzato per il deposito della memoria con rinuncia al ricorso; la Corte considera rituale la comunicazione alla controparte.
art. 390, comma 3, c.p.c.
la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione della controparte.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
indicato come norma transitoria che rende applicabile il novellato art. 390, comma 3, c.p.c. al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché non ricorrono i presupposti.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
citato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente comunicata alla controparte, determina il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza necessità di accettazione della controparte.
- La definizione agevolata della lite produce estinzione del giudizio solo se l'istanza e il pagamento si riferiscono all'atto impositivo oggetto del processo; la mera allegazione di adesione a procedure relative ad atti diversi non consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
- Ai fini dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato occorre la sussistenza dei presupposti normativi, che possono mancare quando il giudizio si chiuda per ragioni processuali non riconducibili alle ipotesi tipiche previste dalla legge.
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