Prescrizioni del Garante n. 289 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato che chiede la rimozione o, in subordine, la deindicizzazione di articoli pubblicati dal quotidiano online "lasicilia.it" su una vicenda giudiziaria risalente ma ancora considerata di interesse pubblico. Dopo aver acquisito le osservazioni dell’editore e del reclamante, l’Autorità ritiene che il trattamento rientri nella libertà di espressione e nell’attività giornalistica, soggetti alle regole del Codice e alle Regole deontologiche. In ragione della rilevanza pubblica della vicenda, della sua recente definizione in appello e della conservazione degli articoli nell’archivio storico del giornale, il Garante esclude i presupposti per cancellazione o deindicizzazione e dichiara il reclamo infondato, salva la possibilità per l’interessato di chiedere aggiornamenti o integrazioni ove dimostri l’inesattezza delle informazioni.
Reclamo dell’interessato contro La Sicilia Investimenti S.p.A. per rimozione/deindicizzazione di articoli giornalistici online relativi a vicende giudiziarie: reclamo dichiarato infondato
Reclamo contro un quotidiano online per rimozione/deindicizzazione di articoli su vicenda giudiziaria
Il provvedimento riguarda il reclamo presentato da un interessato nei confronti di La Sicilia Investimenti S.p.A., editore del quotidiano online "lasicilia.it", per la permanenza in rete di articoli relativi a una complessa vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto. L’interessato chiedeva la rimozione o, in subordine, la deindicizzazione degli articoli dai motori di ricerca generalisti, invocando il diritto all’oblio.
Origine del reclamo e posizione dell’interessato
L’interessato ha rappresentato che le notizie erano risalenti a circa sette anni prima e che gli sviluppi processuali successivi avrebbero superato o smentito le circostanze riportate. Ha evidenziato un pregiudizio reputazionale e professionale, anche in ragione dell’attività forense svolta, e ha sostenuto che la testata avrebbe opposto un generico diritto di cronaca senza considerare la cessazione dell’interesse pubblico.
Ha inoltre contestato la richiesta dell’editore di produrre provvedimenti giudiziari per valutare eventuali rettifiche, ritenendola impropria rispetto al diritto all’oblio, che non presuppone la falsità originaria delle notizie ma la cessazione della loro necessità e attualità.
Riscontro del titolare del trattamento
L’editore ha sostenuto che la vicenda conserva un interesse informativo attuale, trattandosi di un’inchiesta giudiziaria di rilievo con numerosi soggetti coinvolti e con esiti processuali ancora in parte recenti o non definitivi. Ha evidenziato che la posizione dell’interessato era stata definita in primo grado con rito alternativo, ma che il procedimento complessivo aveva continuato a svilupparsi nei confronti di altri imputati.
L’editore si è detto disponibile a pubblicare aggiornamenti o integrazioni nel caso emergessero, da successivi atti processuali, fatti o circostanze favorevoli all’interessato.
Inquadramento giuridico del trattamento
Il Garante ricondice il trattamento all’ambito dell’esercizio della libertà di espressione, con conseguente applicazione degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’attività giornalistica. Viene richiamato il principio secondo cui la liceità del trattamento giornalistico permane anche senza consenso, purché siano rispettati i diritti e la dignità degli interessati e il principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.
Valutazione sull’interesse pubblico e sull’attualità della notizia
L’Autorità osserva che gli articoli riguardano una vicenda giudiziaria complessa, nota e di particolare gravità, con coinvolgimento di più soggetti appartenenti ad ambiti diversi. Gli articoli pubblicati nel periodo indicato descrivono, oltre a condotte di terzi, il ruolo centrale dell’interessato nella vicenda, poi definita nei suoi confronti con sentenza di [OMISSIS].
Il Garante valorizza il fatto che il procedimento è proseguito per molti altri soggetti ed è stato definito in epoca molto recente in appello, con una pronuncia che, pur ridimensionando alcune posizioni, ha confermato l’esistenza di un sistema corruttivo più ristretto ma comunque grave. Tale contesto mantiene attuale l’interesse della collettività alla conoscenza dei fatti.
Rimozione, diritto all’oblio e archivio storico
Il Garante esclude che ricorrano i presupposti per ordinare la rimozione degli articoli. Richiama l’art. 17 GDPR e osserva che gli articoli, originariamente pubblicati per finalità giornalistiche, sono legittimamente conservati nell’archivio online dell’editore per una finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, compatibile con quella originaria ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR, e sottratta al diritto alla cancellazione nei limiti dell’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR.
Deindicizzazione richiesta all’editore
Quanto alla richiesta subordinata di deindicizzazione, il Garante chiarisce che, se rivolta all’editore e non ai motori di ricerca, essa finirebbe per incidere sull’intera reperibilità dell’articolo sul sito, tramite misure tecniche che ne impediscono l’accesso dall’esterno con qualunque chiave di ricerca. In tale forma la misura si avvicinerebbe alla rimozione dell’articolo e non alla sola limitazione della reperibilità associata al nome dell’interessato.
Alla luce della perdurante attualità della vicenda e della sua rilevanza pubblica, l’Autorità ritiene insussistenti i presupposti anche per tale richiesta.
Aggiornamento e integrazione dei contenuti
Pur respingendo il reclamo, il Garante precisa che resta fermo il diritto dell’interessato di ottenere, se ne ricorrono i presupposti, l’aggiornamento o l’integrazione degli articoli quando essi risultino incompleti o inesatti alla luce di successivi sviluppi giudiziari. In tale ambito richiama la sentenza della Cassazione n. 6806/2023, secondo cui l’interessato deve fornire elementi di prova pertinenti e sufficienti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni pubblicate.
L’Autorità precisa anche che l’aggiornamento non equivale a una nuova diffusione della notizia, ma serve a restituire ai lettori una rappresentazione attuale della vicenda.
Decisione finale e rimedi
Il Garante dichiara il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di trenta o sessanta giorni indicati nel provvedimento.
Punti principali
Origine del reclamo e richieste dell’interessato
L’interessato ha presentato reclamo ex art. 77 GDPR lamentando la perdurante reperibilità di articoli del quotidiano online relativi a una vicenda giudiziaria a suo carico, ritenuta ormai superata dagli esiti processuali successivi. Ha chiesto la rimozione degli articoli e, in subordine, la loro deindicizzazione dai motori di ricerca, sostenendo che la permanenza online stesse danneggiando la sua reputazione e le opportunità professionali.
Riscontro dell’editore
La Sicilia Investimenti S.p.A. ha sostenuto che la notizia conservava interesse pubblico, richiamando la gravità della vicenda giudiziaria e il ruolo dei soggetti coinvolti. Ha inoltre affermato che il procedimento relativo ad altri imputati risultava ancora pendente o comunque recentissimo e ha dichiarato la disponibilità a pubblicare eventuali aggiornamenti o integrazioni se emergessero fatti favorevoli all’interessato.
Qualificazione del trattamento e regole applicabili
Il Garante qualifica il trattamento come effettuato nell’esercizio della libertà di espressione, con applicazione degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica. Richiama il bilanciamento tra tutela della persona e libertà di informazione, nonché il principio di essenzialità dell’informazione sui fatti di interesse pubblico.
Valutazione sulla permanenza online degli articoli
L’Autorità rileva che gli articoli riguardano una vicenda giudiziaria complessa e di rilevanza pubblica, definita solo di recente in appello, e che descrivono il ruolo centrale dell’interessato nella vicenda. La perdurante attualità è rafforzata dalla continuità narrativa con sviluppi giudiziari recenti e dalla reperibilità in rete di articoli più recenti sulla stessa vicenda.
Rimozione, archiviazione e deindicizzazione
Il Garante osserva che la richiesta di rimozione incontra le limitazioni previste dall’art. 17 GDPR, poiché gli articoli sono legittimamente conservati nell’archivio online dell’editore per finalità storico-documentaristiche compatibili con la cronaca ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), e dell’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR. Quanto alla deindicizzazione richiesta all’editore, l’Autorità chiarisce che essa, in tale forma, si tradurrebbe di fatto nella rimozione della pagina dal sito e non nella sola limitazione della reperibilità tramite motori di ricerca.
Esito del procedimento e rimedi residui
Ritenendo insussistenti i presupposti per accogliere le richieste del reclamante, il Garante dichiara infondato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Resta comunque salvo il diritto dell’interessato di ottenere dall’editore l’aggiornamento o l’integrazione dei contenuti, qualora dimostri con elementi pertinenti e sufficienti l’inesattezza delle informazioni, secondo l’indirizzo della Cassazione n. 6806/2023.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 246 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 266 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 239 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 245 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 263 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 260 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →