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Provvedimento

Deliberazione n. 263 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure disposte mirano a impedire la diffusione del materiale, trasmesso alle piattaforme in formato hash, e a imporre la conservazione per fini probatori dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni urgenti, senza irrogare sanzioni pecuniarie.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn.

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile revenge porn ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento è stato attivato dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità in relazione a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di ricevere segnalazioni in materia di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito e di decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in urgenza misure idonee a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.

Attività istruttoria e misure adottate in via d’urgenza

A seguito della segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità del caso con la previsione normativa richiamata e ha adottato le determinazioni nn. 175 e 176 del 7 aprile 2026. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme il 14 aprile 2026.

Le misure urgenti disposte consistono in:

  • un ordine immediato di impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme indicate;
  • una prescrizione di conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità circa l’eventuale materiale acquisito.

Il materiale oggetto dell’ordine è stato trasmesso alle piattaforme in formato hash.

Decisione finale del Garante

Nella riunione del 17 aprile 2026 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 175/2026 e 176/2026. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure già adottate in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La disciplina richiamata attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme il 14 aprile 2026. Le misure hanno riguardato Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Contenuto delle misure imposte alle piattaforme

Alle società è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme. Inoltre è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 175/2026 e 176/2026. Il provvedimento conferma quindi la validità delle misure adottate in via d’urgenza, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoripubblica sicurezza e tutela della riservatezzamisure urgenti e blocco della diffusione

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