Deliberazione n. 246 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure impongono di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, per fini probatori e per dodici mesi, eventuale materiale acquisito in chiaro, con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni urgenti già adottate e trasmesse ai gestori delle piattaforme.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione relativa a materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, e al rischio che esso venga diffuso sulle piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Presupposto normativo e avvio del procedimento
La base giuridica richiamata è l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto con il d.l. 139/2021 e convertito dalla l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in ipotesi di c.d. revenge porn. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel caso esaminato, la persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle situazioni previste dalla disposizione e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 145 e 146 del 30 marzo 2026, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme. Il meccanismo previsto consente l’adozione immediata di misure volte a evitare l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica dell’Autorità collegiale.
Misure ingiunte e prescrizioni impartite
Ai destinatari è stato ordinato di:
- adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- utilizzare modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale in chiaro.
Esito finale
Il Garante, preso atto delle osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 145/2026 e 146/2026. Il provvedimento ha natura cautelare e non prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Punti principali
Presupposto normativo e oggetto della segnalazione
La decisione si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La persona interessata ha rappresentato una situazione rientrante in tale previsione e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Instagram e Telegram.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 145 e 146 del 30 marzo 2026, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019. Le determinazioni sono state poi trasmesse il 30 marzo 2026 ai gestori delle piattaforme interessate.
Misure ingiunte alle piattaforme
Ai destinatari è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Inoltre, è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento.
Modalità di conservazione e tutela degli interessati
La conservazione del materiale acquisito in chiaro deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità. La prescrizione è funzionale sia alla prova dei fatti sia alla limitazione degli impatti sulla riservatezza delle persone coinvolte.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito in collegio, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 145/2026 e 146/2026 adottati il 30 marzo 2026. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure cautelari e conservative disposte nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 266 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 239 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 245 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 263 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 260 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 257 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →