Deliberazione n. 266 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile sulle piattaforme Facebook e Instagram senza consenso. Il dirigente competente aveva ordinato l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, a soli fini probatori e con misure idonee a preservare la non immediata identificabilità degli interessati. Il Collegio ratifica integralmente il provvedimento adottato in via d’urgenza.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di urgenza per impedire la diffusione di materiale potenzialmente riconducibile a revenge porn su Facebook e Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di un intervento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riconducibile a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. Il contesto è quello della disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che attribuisce all’Autorità poteri rapidi di intervento sulle piattaforme digitali.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento del Garante sulle piattaforme Facebook e Instagram da essa indicate. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente la segnalazione quando registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica del Collegio.
Provvedimento adottato in via d’urgenza
Con determinazione n. 181 del 16 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha disposto due misure principali:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità.
Ratifica del Collegio
Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, preso atto della determinazione dirigenziale, della nota di trasmissione al gestore delle piattaforme e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 181/2026. La decisione è adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito e contenuto operativo
Non viene irrogata una sanzione amministrativa né vengono affrontati profili di responsabilità ulteriori: il contenuto sostanziale del provvedimento consiste nella conferma dell’ordine di rimozione/prevenzione della diffusione e nella disciplina della conservazione limitata dell’eventuale materiale acquisito in chiaro. L’obiettivo è evitare la circolazione del contenuto lesivo e, al contempo, preservare eventuali evidenze utili sul piano probatorio per il tempo strettamente indicato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La decisione origina da una segnalazione della persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn e il proprio obbligo di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 181 del 16 aprile 2026, ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Collegio, riunito il 17 aprile 2026, preso atto della determinazione dirigenziale e della documentazione in atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 181/2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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