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Provvedimento

Deliberazione n. 260 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram e Telegram a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano lo scopo di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme e di preservare, per finalità probatorie, l’eventuale contenuto già acquisito in chiaro per 12 mesi. Il provvedimento si fonda sulla procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn e sulla competenza del Garante a intervenire entro 48 ore dalla segnalazione.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione su piattaforme digitali di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento si fonda su:

  • Regolamento (UE) 2016/679;
  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni nei casi di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ambito applicativo della disciplina speciale in materia di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Provvedimenti urgenti adottati il 9 aprile 2026

Con le determinazioni nn. 170 e 171 del 9 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti dei gestori delle piattaforme:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Le note di trasmissione ai gestori delle piattaforme risultano inviate in pari data, il 9 aprile 2026.

Ratifica finale del Garante

Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 170/2026 e 171/2026. La decisione conferma dunque le misure adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e per preservarne, ove necessario, la conservazione a fini probatori nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Esito pratico

Il provvedimento non contiene una sanzione economica, ma una decisione di ratifica di misure urgenti di prevenzione e conservazione adottate nei confronti dei gestori di piattaforme digitali nell’ambito della procedura speciale prevista per il revenge porn.

Punti principali

Segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali indicate come Facebook, Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. La fattispecie è stata ricondotta all’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina gli interventi del Garante nei casi di c.d. revenge porn.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 170 e 171 del 9 aprile 2026. Con tali determinazioni ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 9 aprile 2026. La ratifica conferma quindi l’efficacia delle misure predisposte nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Misure disposte

Le misure urgenti hanno riguardato: - l’immediata adozione di interventi per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; - la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento; - l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; - la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatopubblica amministrazione

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