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Provvedimento

Deliberazione n. 239 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso. Il provvedimento conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la prescrizione di conservarne l’eventuale copia acquisita in chiaro, per soli fini probatori e per dodici mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti su materiale sessualmente esplicito diffuso online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. La decisione riguarda la segnalazione presentata dalla persona interessata e finalizzata a impedire la diffusione, sulle piattaforme indicate, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito riferito alla propria persona possa essere inviato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede inoltre che l’Autorità decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Attività istruttoria e intervento urgente

Ricevuta la segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità del caso con la disciplina speciale ed è intervenuto con le determinazioni nn. 132 e 133 del 25 marzo 2026, adottate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. Le determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.

Misure imposte alle piattaforme

Con i provvedimenti urgenti è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza con deliberazione del 17 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione consolida quindi le misure immediate di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato, nell’ottica di prevenire ulteriori pregiudizi all’interessato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e TikTok. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 132 e 133 del 25 marzo 2026. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Le determinazioni urgenti hanno inoltre prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 132/2026 e 133/2026 adottati il 25 marzo 2026. Il provvedimento conferma quindi gli ordini impartiti nei confronti dei gestori delle piattaforme, nel quadro della disciplina speciale sul contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Come è indicizzato

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