Cassazione Civile, Ordinanza n. 28706/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di Euro 3.190,00, corrispondente al 60% delle imposte trattenute e versate dal sostituto d'imposta sugli emolumenti percepiti dalla contribuente negli anni 2003 e 2004, in un periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Molise aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'istanza fosse tempestiva entro il termine quadriennale dalla verifica del presupposto del rimborso e che, in base alla disciplina speciale richiamata, ai soggetti interessati spettasse una riduzione definitiva del carico fiscale con rimborso della quota versata in eccesso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe colto il vero contenuto dell'appello, che non negava l'applicabilità della disciplina speciale ma contestava la decadenza dal beneficio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L. 546/1992, perché la CTR avrebbe riconosciuto il rimborso come se non fosse soggetto ad alcun termine, trascurando la decadenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, esponeva in modo sufficiente le ragioni del rigetto della pretesa di decadenza e non presentava anomalie tali da integrare una motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura era costruita come violazione di legge ma, in realtà, presupponeva erroneamente che la CTR avesse deciso sul tema della decadenza: dalla sentenza impugnata emergeva infatti che tale questione era stata solo richiamata in narrativa e non affrontata in dispositivo o nella parte decisoria. La doglianza avrebbe dunque dovuto essere dedotta come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente non era ravvisabile; il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e richiede anomalie radicali della motivazione, non il mero difetto di sufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge presuppone una falsa ricognizione della fattispecie astratta regolata dalla norma; non può essere usata per censurare una mancata pronuncia sul punto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura corretta, ove la questione non sia stata decisa, è quella per omessa pronuncia o nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
L'omessa decisione su un capo di domanda o su una specifica istanza integra vizio di omessa pronuncia.
art. 21 L. 546/1992
La ricorrente lo invocava quale termine di decadenza per il rimborso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene il motivo inammissibile per errata qualificazione del vizio.
art. 3, comma 2, D.L. 162/2008 conv. in L. 201/2008
Richiamato dalla CTR quale base della riduzione definitiva del carico fiscale e del pagamento rateale senza aggravio di interessi per i soggetti che hanno usufruito della sospensione.
art. 6, comma 4-bis, D.L. 185/2008
Indicata nel ricorso come disciplina speciale la cui applicabilità non era contestata, mentre l'Ufficio sosteneva la decadenza dal relativo beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è censurabile solo quando presenti anomalie che ne compromettano l'esistenza giuridica, come motivazione apparente o incomprensibile; non è sufficiente dedurre una mera insufficienza argomentativa.
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la denuncia di un'omessa pronuncia del giudice di merito su una specifica domanda o eccezione.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una questione ritualmente introdotta, il vizio va dedotto come omessa pronuncia/nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge.
- In materia di rimborsi fiscali collegati a discipline speciali di sospensione o riduzione del carico tributario, la corretta qualificazione processuale del vizio dedotto è decisiva: una censura formulata con il vizio sbagliato è inammissibile anche se la questione sostanziale sarebbe potenzialmente rilevante.
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