Cassazione Penale, Sentenza n. 26835/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ceci impugnava la sentenza di appello sostenendo: (1) errore nella qualificazione dei due autocarri Iveco ACM80 come "materiali di armamento", poiché i mezzi erano stati dismessi dall'Esercito e venduti sul mercato civile; (2) carenza probatoria circa l'assenza della preventiva autorizzazione del Ministro degli Affari Esteri all'esportazione, dato che non erano stati acquisiti atti o riscontri ministeriali; (3) errata affermazione della consumazione del reato mentre, per effetto dei controlli doganali che impedivano la partenza, si sarebbe concretizzato al più un tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (il primo ritenuto infondato: la qualificazione come materiale di armamento si valuta sulle caratteristiche strutturali/progettuali, non sulla titolarità pubblica/privata; il secondo inammissibile per carenza di allegazione documentale da parte della difesa). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Cassazione ha ritenuto che l'azione di Ceci non avesse superato la soglia della consumazione in quanto l'attività illecita fu interrotta dal controllo doganale; ne consegue la riqualificazione del fatto da consumato a tentato (art. 56 cod. pen. in relazione ad art. 25, comma 1, legge n. 185/1990). La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla configurazione del reato e rinviata alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; il resto del ricorso è rigettato. In primo grado l'imputato era stato condannato (15/10/2021) e multato di 32.000,00 euro, con pene accessorie, distruzione dei beni e spese; la Corte d'appello di Salerno aveva confermato la sentenza (16/01/2024) e aggravato le spese processuali.
Norme richiamate
legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 25, comma 1
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni
La Corte conferma che la norma sanziona l'esportazione non autorizzata di materiali di armamento; per valutare se il reato è consumato o tentato occorre accertare se l'azione ha superato la soglia dell'idoneità lesiva concreta.
legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 2, comma 1
Sono materiali di armamento quelli che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia
La qualificazione come materiale di armamento dipende dalle caratteristiche strutturali/progettuali del bene (es.: botola, ruote cinturate, luci oscuranti, gancio di traino), indipendentemente dal fatto che il mezzo sia stato dismesso o ceduto.
legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 3
Stabilisce l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale delle imprese per chi svolge attività di esportazione/importazione/produzione di materiali di armamento; l'iscrizione è presupposto per svolgere l'attività regolata.
legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 11
Prevede la presentazione della domanda di autorizzazione all'esportazione al Ministero degli Affari Esteri come passaggio procedurale obbligatorio.
legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 13
Attribuisce al Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro delle Finanze e sentito il Comitato, il potere di autorizzare esportazioni/importazioni e transiti di materiali di armamento.
codice penale, art. 56
Disciplina il tentativo: la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'idoneità degli atti va valutata ex ante alla luce delle circostanze concrete per stabilire se l'azione era già idonea a realizzare l'evento e quindi configurare la consumazione o rimanere tentativo.
codice di procedura penale, art. 546
Norma citata in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo difensivo che denunciava violazione di legge e motivazione in relazione a questo articolo.
Massime di principio
- La qualificazione di un veicolo come "materiale di armamento" si basa sulle caratteristiche tecniche e strutturali (progettazione e dotazioni), non sulla precedente titolarità pubblica o sulla circostanza che sia stato dismesso e venduto sul mercato civile.
- Se l'azione del presunto autore viene interrotta da un controllo (es. doganale) prima che il materiale lasci il territorio o raggiunga il luogo di destinazione, può sussistere al più il tentativo: occorre valutare ex ante l'idoneità degli atti compiuti a realizzare l'evento materiale.
- La difesa che contesti l'assenza di una determinata autorizzazione o di atti amministrativi deve allegare elementi/documenti che dimostrino la loro esistenza o la loro mancata esistenza; il giudice di legittimità non integra d'ufficio l'istruttoria documentale.
- L'esportazione di materiali di armamento richiede una procedura sfaccettata (iscrizione al registro, comunicazione delle trattative, domanda di autorizzazione e rilascio del provvedimento ministeriale) e la loro mancata osservanza integra il divieto sanzionato dalla legge n. 185/1990.
- Quando più comportamenti violano distinti commi dell'art. 25 della legge n. 185/1990 (es. mancata comunicazione di trattative e mancanza di autorizzazione), può configurarsi un concorso formale di reati; l'imputazione deve però essere chiara e completa perché il giudizio valuti consumazione/tentativo e il corretto trattamento sanzionatorio.
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