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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27043/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, socio accomandante al 5% di una società in accomandita semplice, aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 ai fini IRPEF, addizionale regionale e sanzioni, a seguito della rettifica del reddito della società e della sua imputazione per trasparenza ai soci. In primo grado e in appello era stata rigettata la tesi difensiva secondo cui l'Ufficio sarebbe decaduto dal potere di accertamento per tardiva notificazione degli atti, non potendo inoltre operare il raddoppio dei termini nei confronti del socio, ritenuto del tutto estraneo alle condotte penalmente rilevanti accertate in capo al solo socio accomandatario. L'erede universale del contribuente, nel proporre ricorso per cassazione, ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa erariale, deducendo in sostanza l'illegittimità dell'accertamento per decadenza e, sul piano processuale, l'erroneità della decisione resa senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari rispetto a un accertamento unitario concernente società di persone e soci.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Richiamando il principio di unitarietà dell'accertamento nelle società di persone e l'inscindibilità della controversia tra società e soci, ha affermato che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati è nullo in ogni stato e grado. Non essendosi verificata neppure la situazione che consente la riunione dei processi per economia processuale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Milano, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei rispettivi soci

    comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione e rende inscindibile la controversia relativa all'accertamento societario e a quello dei soci, salvo questioni personali.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92

    impone l'integrazione del contraddittorio quando il giudizio riguarda litisconsorti necessari, la cui mancata partecipazione determina nullità assoluta del processo.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29

    consente, nei casi indicati dalla giurisprudenza, la riunione dei giudizi per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e dei soci opera un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, poiché la lite investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
  • L'eventuale impugnazione proposta da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio; in mancanza, il giudizio è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La regola dell'inscindibilità viene meno solo per le questioni personali del singolo socio; in difetto di tali questioni, la decisione non può essere resa separatamente nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti.
  • La riunione dei processi può evitare la regressione al primo giudice solo quando vi siano identità di causa petendi, simultanea proposizione delle impugnazioni avverso un accertamento unitario, trattazione congiunta nei gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni; in mancanza, la nullità comporta cassazione e rinvio al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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