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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25199/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Francesco Lussu. Il motivo centrale è che la sospensione era stata illegittimamente concessa per la terza volta nonostante esistessero precedenti condanne con pena sospesa: la causa ostativa non era nota al giudice di primo grado che aveva concesso il beneficio, ma risultava invece nota al giudice d'appello (che aveva acquisito un certificato del casellario aggiornato). Il PM sosteneva che, anche se il giudice d'appello non aveva revocato il beneficio (né la questione era stata sollevata in appello), ciò non precludeva al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione illegittima in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Cagliari, giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame della richiesta di revoca del PM. La Corte ha stabilito che la revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa (perché in presenza di causa ostativa ignota al giudice di primo grado) è legittima anche in sede esecutiva; il mancato esercizio del potere di revoca da parte del giudice d'appello non produce necessariamente un giudicato preclusivo del potere del giudice dell'esecuzione, salvo che la questione sia stata effettivamente devoluta e decisa (o che sia stata espressamente sollecitata) in appello. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la richiesta senza vincoli di merito ma applicando il principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    commi primo, secondo e terzo

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte distingue tra revoca di diritto (comma 1), revoca facoltativa riservata al giudice della cognizione (comma 2) e il caso del beneficio illegittimamente concesso (comma 3), rilevando che quest'ultimo può essere revocato anche in sede esecutiva se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla violazione che può portare alla revoca del beneficio quando sono presenti cause ostative; la giurisprudenza consente la revoca in executivis se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale della pena ('revoca in executivis'); la Corte lo interpreta come strumento idoneo a rimuovere benefici illegittimamente concessi dal giudice di cognizione.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma connessa al divieto di reformatio in pejus; la Corte osserva che tale divieto impedisce al giudice d'appello, adito solo con impugnazione dell'imputato, di revocare facoltativamente benefici, ma non impedisce di dichiarare revoche obbligatorie dovute per legge.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in presenza di cause ostative non documentalmente note al giudice della cognizione; la Corte di legittimità conferma e applica il principio.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007 (Mango)

    Richiamata per consolidare il principio che la revoca dovuta può essere pronunciata dal giudice della cognizione e, in mancanza, dal giudice dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza - altre pronunce richiamate

    Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015 (Are) Rv. 264156; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019 (Dinar) Rv. 276408; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019 (Coccia) Rv. 276504; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021 (Fosco) Rv. 281432; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020 (Bordonaro) Rv. 279906

    Riferimenti di giurisprudenza usati per distinguere i casi in cui il mancato esercizio del potere di revoca in sede d'appello produce o meno effetto di giudicato: il mancato esercizio è solo facoltativo e non genera giudicato preclusivo, salvo che la questione sia stata devoluta e decisa o espressamente sollecitata.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è stata concessa dal giudice di primo grado in presenza di una causa ostativa documentalmente sconosciuta a quel giudice, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio anche se il giudice d'appello, pur venuto a conoscenza della causa ostativa, non ha disposto la revoca.
  • Il mancato esercizio del potere di revoca da parte del giudice d'appello non costituisce automaticamente un giudicato preclusivo del potere di revoca in sede esecutiva, a meno che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice d'appello e da questi decisa (o esplicitamente sollecitata).
  • La distinzione tra revoca "obbligatoria" (dovuta dalla legge) e revoca "facoltativa" è cruciale: le revoche dovute per legge possono e devono essere rimesse anche al giudice dell'esecuzione se non sono state rimosse in sede di cognizione.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e verificare documentalmente l'esistenza di cause ostative per decidere sulla revoca.
  • In pratiche analoghe, è importante verificare se la parte (PM o difesa) abbia devoluto o sollecitato in appello la questione della revoca: la presenza di una decisione sostanziale o di una richiesta formale in appello può cambiare l'esito circa la possibilità di revoca in sede esecutiva.

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