Cassazione Civile, Ordinanza n. 33208/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice d'appello perché esamini gli ulteriori profili di merito non trattati. I primi tre motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili. La decisione finale è quindi di cassazione con rinvio limitatamente al motivo accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un soggetto destinatario di un avviso di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno 2014, notificato tramite concessionario della riscossione, non aveva pagato; gli fu quindi notificata un'ingiunzione di pagamento, che egli impugnò davanti al giudice tributario. In primo grado il ricorso fu accolto per difetto di prova del credito, mentre in appello il consorzio ottenne la riforma della decisione: la CTR ritenne che la mancata impugnazione del previo avviso di pagamento avesse determinato la definitività della pretesa e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ingiunzione, salvo i vizi propri, ritenendo rilevabile d'ufficio la decadenza. In cassazione il contribuente propose quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'eccezione di inammissibilità, respinta in primo grado, non fosse stata impugnata e fosse coperta da giudicato interno; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e per motivazione apparente, assumendo che l'avviso di pagamento non fosse stato prodotto e che la CTR avesse deciso su prove inesistenti; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c., perché il contenuto dell'ingiunzione richiamerebbe la possibilità di impugnare anche per questioni di merito nei confronti dell'ente creditore; 4) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, poiché l'avviso/sollecito di pagamento non è tra gli atti espressamente impugnabili e la sua mancata impugnazione non preclude l'azione contro l'atto successivo. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e fondato il quarto, affermando che l'avviso di pagamento per contributi consortili è atto atipico ad impugnazione facoltativa, la cui mancata impugnazione non consolida la pretesa né impedisce di contestare l'ingiunzione successiva.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere la formazione del giudicato interno su una questione processuale non impugnata.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per affermare l'effetto preclusivo della mancata impugnazione di un capo della decisione.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel primo motivo a sostegno dell'intangibilità del punto deciso e non appellato.
art. 360 c.p.c.
Usato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce la distinzione tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale.
art. 161, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e per gli effetti del giudicato interno sulla questione processuale non dedotta in appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la decisione su una prova che il ricorrente assumeva non prodotta.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo e nel secondo per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato sul tema della motivazione apparente e del c.d. minimo costituzionale della motivazione.
art. 19 d.lgs. 546/1992
La Corte afferma che l'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma l'impugnazione di un atto atipico-impositivo è facoltativa e la sua mancata impugnazione non preclude quella dell'atto successivo; nel caso dei contributi di bonifica l'avviso di pagamento è atto atipico ad impugnazione facoltativa.
d.lgs. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo per dedurre un difetto di motivazione della sentenza tributaria.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
Richiamato per ricordare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la conseguente limitazione del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado decide nel merito senza pronunciarsi espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, la parte interessata deve comunque proporre specifico motivo di impugnazione sul punto; in difetto, si forma giudicato interno e il vizio non è rilevabile per la prima volta in appello o in cassazione, salvo i casi in cui la legge preveda il rilievo in ogni stato e grado o si tratti di questioni fondanti.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee, imponendo alla Corte il compito di separarle: i motivi devono essere specifici e riconducibili chiaramente alle categorie di nullità, violazione di legge o vizio motivazionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale: è deducibile solo la totale mancanza, la mera apparenza, l'irriducibile contraddittorietà o l'obiettiva incomprensibilità della motivazione, emergenti dal testo della sentenza.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; se il ricorrente contesta invece la valutazione del materiale probatorio o l'esito dell'apprezzamento delle prove, la doglianza attiene semmai al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- In materia tributaria, quando un atto non è espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 ma ha natura impositiva, la sua impugnazione è facoltativa e il mancato ricorso immediato non impedisce di contestare l'atto successivo.
- Per i contributi consortili di bonifica, l'avviso di pagamento è qualificato come atto atipico a impugnazione facoltativa: la sua mancata impugnazione non determina il consolidamento definitivo della pretesa e non rende inammissibile l'impugnazione dell'ingiunzione successiva.
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