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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-140/23

Order of the Vice-President of the Court of 5 June 2023. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission. — Appeal – Intervention – Commercial policy – Dumping – Imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia – Representative trade association. — Case C-140/23 P(I)

Giurisprudenza europea62023CO0140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte respinge l’appello di Euranimi contro l’ordinanza del Tribunale che aveva negato l’intervento nel giudizio relativo ai dazi compensativi e antidumping su prodotti siderurgici inox laminati a freddo originari di India e Indonesia. La Corte chiarisce che l’impugnazione va inquadrata nell’articolo 57 dello Statuto, ma ribadisce che l’associazione ricorrente non ha provato la propria rappresentatività nel settore né una distorsione evidente delle prove valutate dal Tribunale. Ne consegue il rigetto dell’appello e la condanna alle spese.

Impugnazione contro il rigetto dell’intervento: la Corte conferma che un’associazione di categoria deve provare la propria rappresentatività e l’interesse a intervenire; un errore nella base giuridica dell’appello non basta a fondarne l’ammissibilità se l’impugnazione è comunque tardiva/infondata.

La questione giuridica

Se l’appello contro l’ordinanza del Tribunale che respinge l’istanza di intervento di un’associazione professionale fosse ammissibile e, nel merito, se il Tribunale avesse erroneamente applicato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia richiedendo prova della rappresentatività dell’associazione e dell’esistenza di un interesse ad intervenire.

Principio di diritto

L’appello contro una decisione del Tribunale che respinge un’istanza di intervento deve essere esaminato alla luce dell’articolo 57 dello Statuto, non dell’articolo 56; tuttavia, per essere ammessa a intervenire, un’associazione professionale deve dimostrare con elementi di prova concreti di rappresentare una parte significativa delle imprese del settore interessato e di avere un interesse all’esito della controversia. Poiché Euranimi non ha contestato in modo utile la valutazione di fatto del Tribunale, né ha indicato una distorsione evidente degli elementi di prova, l’appello è stato respinto e l’ordinanza di diniego dell’intervento è stata confermata.

Norme richiamate

  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 51 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012

Rigetto dell’appello contro il diniego di intervento di Euranimi

La pronuncia riguarda un procedimento d’impugnazione ex articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di intervento di un’associazione di categoria in una causa di annullamento avente ad oggetto misure antidumping e compensative su prodotti siderurgici inox laminati a freddo. La Corte esamina dapprima l’ammissibilità dell’impugnazione e poi il merito della censura relativa ai presupposti dell’intervento.

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy aveva proposto ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/433, che imponeva dazi compensativi definitivi e modificava il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 relativo ai dazi antidumping definitivi e alla riscossione definitiva del dazio provvisorio. Euranimi, associazione europea di importatori e distributori di metalli non integrati, aveva chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente principale. Il presidente della terza camera del Tribunale ha respinto l’istanza, ritenendo non provata la presenza di membri attivi nel settore interessato, non dimostrata la rappresentatività dell’associazione e non individuate le questioni di principio idonee a incidere sui suoi membri.

Questioni esaminate dalla Corte

La Commissione aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello sostenendo che l’ordinanza impugnata non rientrasse nell’articolo 56 dello Statuto e che la base corretta fosse l’articolo 57. La Corte affronta quindi due profili:

  • la corretta base giuridica dell’impugnazione contro il diniego di intervento;
  • la fondatezza della censura di Euranimi sull’interpretazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, in particolare quanto alla rappresentatività delle associazioni di categoria e alla prova dell’interesse ad intervenire.

Ammissibilità dell’impugnazione

La Corte ricorda che l’articolo 56 dello Statuto riguarda le impugnazioni avverso decisioni finali del Tribunale o decisioni che definiscono in parte il merito o una questione di competenza/inammissibilità, mentre l’articolo 57 disciplina espressamente l’impugnazione contro il rigetto di un’istanza di intervento. Ne deriva che un appello contro un’ordinanza che respinge l’intervento non può essere fondato sull’articolo 56.

Nel caso concreto, tuttavia, l’errore iniziale nella base giuridica è stato corretto dalla ricorrente mediante un corrigendum depositato presso la cancelleria. La Corte osserva anche che l’appello è stato proposto nei termini dell’articolo 57, prorogati di 10 giorni per distanza ai sensi dell’articolo 51 del regolamento di procedura. Per tali ragioni, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione viene respinta.

Regole sull’intervento delle associazioni professionali

Nel merito, la Corte ribadisce la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, un’associazione professionale può intervenire se:

  • rappresenta un numero apprezzabile di imprese attive nel settore interessato;
  • il suo scopo comprende la tutela degli interessi dei membri;
  • la causa solleva questioni di principio idonee a incidere sui membri o sul funzionamento del settore.

Inoltre, grava sull’istante l’onere di produrre gli elementi probatori necessari a dimostrare tali condizioni; non è richiesto un criterio più attenuato per le associazioni di categoria.

Valutazione della Corte sul caso concreto

La Corte osserva che il Tribunale aveva accertato, in sostanza, che gli elementi forniti da Euranimi non dimostravano né che i suoi membri operassero nel settore dei prodotti di acciaio e acciaio inox interessati dal regolamento impugnato, né che l’associazione rappresentasse una parte significativa delle imprese del settore. Poiché Euranimi si limita a contestare questa valutazione fattuale senza allegare una distorsione manifesta delle prove e senza indicare precisamente quali documenti sarebbero stati travisati, la censura è dichiarata inammissibile o comunque infondata sotto il profilo del controllo di legittimità proprio dell’appello.

La Corte aggiunge che i rilievi del Tribunale sull’obbligo di non ricercare d’ufficio negli allegati gli argomenti a sostegno della domanda di intervento sono, in ogni caso, privi di rilievo decisivo, poiché il Tribunale aveva comunque esaminato in via subordinata il materiale prodotto. Analogamente, le affermazioni di Euranimi sulla propria finalità statutaria e sulle deleghe conferite da alcuni membri non bastano a superare la mancanza di prova della rappresentatività richiesta.

Decisione e conseguenze sulle spese

L’unico motivo di appello viene quindi respinto e l’impugnazione è integralmente rigettata. In applicazione degli articoli 184, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Corte condanna Euranimi a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione.

Principi affermati

La pronuncia conferma che il controllo della Corte in sede di appello non consente di riesaminare liberamente le prove valutate dal Tribunale: occorre dedurre specificamente una distorsione manifesta. Conferma altresì che un’associazione professionale, per intervenire, deve fornire prova concreta della propria rappresentatività nel settore interessato e dell’esistenza di un interesse qualificato alla soluzione della controversia.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso dinanzi alla corte ueintervento in giudizioassociazioni di categoriadazi antidumping e compensativipolitica commerciale comune

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