Tribunale, Ordinanza T-433/22
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 6 June 2023. — Spreewood Distillers GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark STORK – Earlier national word mark GOLDEN STORK – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-433/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Spreewood Distillers contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione al marchio STORK. Viene confermato che, per il pubblico sloveno, i prodotti e servizi in questione sono identici o simili e che i segni STORK e GOLDEN STORK sono simili in misura media sul piano visivo e fonetico. La mancata somiglianza concettuale per una parte del pubblico non basta a escludere il rischio di confusione.
Opposizione al marchio UE STORK: la Corte conferma l’esistenza di un rischio di confusione con il marchio nazionale anteriore GOLDEN STORK ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, che ha confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio UE STORK per rischio di confusione con il marchio sloveno anteriore GOLDEN STORK, fosse viziata da errore nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare quanto alla comparazione dei prodotti e servizi, alla comparazione dei segni e alla valutazione globale del rischio di confusione.
Principio di diritto
In un’opposizione fondata su un marchio nazionale anteriore, la domanda di marchio UE deve essere respinta quando, nel territorio di protezione del marchio anteriore, i prodotti o servizi siano identici o simili anche solo in misura variabile e i segni presentino un grado almeno medio di მსგავსità visiva e fonetica, anche se manca la somiglianza concettuale per una parte del pubblico. L’inclusione integrale del segno anteriore nel marchio richiesto è idonea, di regola, a fondare una somiglianza visiva e fonetica rilevante; la mancanza di somiglianza concettuale non esclude, da sola, il rischio di confusione quando il carattere distintivo del termine comune è almeno medio e la valutazione complessiva induce il pubblico a ritenere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
Opposizione al marchio UE STORK per rischio di confusione con GOLDEN STORK
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il rifiuto della registrazione del segno denominativo STORK, opposto dal titolare del marchio sloveno anteriore GOLDEN STORK, sia conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Spreewood Distillers GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio UE STORK per un ampio elenco di prodotti e servizi nelle classi 32, 33 e 35. Radgonske gorice d.o.o. aveva proposto opposizione fondandola, tra l’altro, sul marchio nazionale sloveno anteriore GOLDEN STORK, registrato per prodotti e servizi nelle classi 33 e 35. L’opposizione era basata sugli impedimenti relativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001; la divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione sul solo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito.
Questioni esaminate dal Tribunale
L’unico motivo dedotto dalla ricorrente era l’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La ricorrente contestava in particolare:
- la valutazione di similarità tra i prodotti e servizi in classi 32, 33 e 35;
- la valutazione della somiglianza tra i segni STORK e GOLDEN STORK;
- la conclusione finale sull’esistenza di un rischio di confusione nel pubblico rilevante.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), per qualificare come anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, e l’articolo 33, paragrafo 7, per ricordare che la classificazione di Nizza non è decisiva né per la similarità né per la dissimilarità dei prodotti o servizi. In sede processuale, il Tribunale fa applicazione anche dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, decidendo con ordinanza motivata perché l’azione è manifestamente infondata in diritto.
Comparazione dei prodotti e dei servizi
Il Tribunale conferma che la ricorrente non poteva utilmente sostenere che il marchio anteriore non fosse registrato per i prodotti della classe 32: la collocazione in classi diverse non esclude di per sé la similarità, così come la collocazione nella stessa classe non la prova automaticamente. Richiamando la giurisprudenza sulla complementarità tra servizi di vendita e beni corrispondenti, il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso secondo cui:
- i prodotti della classe 32 coperti dalla domanda rientrano in categorie ampie di bevande non alcoliche e preparazioni per bevande oggetto dei servizi di vendita al dettaglio/ingrosso coperti dal marchio anteriore;
- i prodotti e servizi in classe 33 e i servizi in classe 35 coperti dai due segni sono identici o simili a vari gradi. Il Tribunale osserva inoltre che la ricorrente non aveva sviluppato argomentazioni concrete idonee a infirmare le conclusioni della commissione di ricorso sulle varie categorie di servizi della classe 35; in particolare, le attività di marketing, promozione e informazione a fini di vendita potevano essere ricondotte ai servizi di pubblicità del marchio anteriore, mentre altre contestazioni erano rimaste generiche.
Comparazione dei segni
Quanto ai segni, il Tribunale conferma che STORK è interamente contenuto in GOLDEN STORK e costituisce l’unico elemento del marchio richiesto. In linea con la giurisprudenza richiamata, tale circostanza è normalmente idonea a generare una forte somiglianza visiva e fonetica; nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente qualificato la somiglianza come media sul piano visivo e fonetico. Sul piano concettuale, il Tribunale rileva che una parte del pubblico comprende il significato di “golden” ma non necessariamente quello di “stork”; per tale parte del pubblico i segni non risultano concettualmente simili. Tuttavia, questa assenza di somiglianza concettuale non era sufficiente a eliminare il rischio di confusione, tenuto conto del carattere distintivo almeno medio del termine comune “stork” e della presenza dell’elemento aggiuntivo “golden”, debolmente distintivo o comunque non idoneo a neutralizzare la somiglianza complessiva.
Valutazione globale del rischio di confusione
Nella valutazione globale, il Tribunale applica il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti: una somiglianza minore tra i prodotti può essere compensata da una maggiore somiglianza tra i segni e viceversa. Poiché i prodotti e servizi erano identici o simili in misura variabile, i segni erano simili in misura media e il marchio anteriore presentava un grado medio di distintività, il pubblico rilevante nel territorio sloveno poteva credere che i prodotti e servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il rischio di confusione è stato quindi confermato anche rispetto a un pubblico con un livello di attenzione elevato per alcune delle prestazioni considerate.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso come manifestamente infondato in diritto. Quanto alle spese, decide che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento di udienza, circostanza che non si è verificata.
Principi affermati
La decisione ribadisce che:
- la classificazione di Nizza non è determinante per escludere o affermare la similarità dei prodotti e servizi;
- i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso possono essere simili ai beni cui si riferiscono per complementarità;
- l’inclusione integrale di un segno anteriore nel marchio richiesto è un forte indizio di somiglianza visiva e fonetica;
- la mancanza di somiglianza concettuale per una parte del pubblico non esclude automaticamente il rischio di confusione.
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