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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-204/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2023. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‐ Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Articolo 267 TFUE – Facoltà di interrogare la Corte in via pregiudiziale – Primato del diritto dell’Unione – Competenze in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) attribuite alla Sezione disciplinare di tale organo giurisdizionale – Divieto per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali oppure di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi – Verifica da parte di un giudice del rispetto di taluni requisiti relativi all’esistenza di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, qualificata come “illecito disciplinare” – Competenza esclusiva a esaminare le questioni relative alla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice attribuita alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy (Corte suprema) – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Dati sensibili – Normativa nazionale che impone ai giudici di effettuare una dichiarazione relativa alla loro appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché alle funzioni esercitate al loro interno, e che prevede la pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni. — Causa C-204/21

Giurisprudenza europea62021CJ0204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza riguarda un ampio ricorso per inadempimento della Commissione contro la Polonia in materia di riforma della giustizia. La Corte accoglie quasi integralmente il ricorso, censurando la disciplina della Sezione disciplinare, i divieti posti ai giudici di controllare l’indipendenza dei tribunali, la concentrazione di competenze nella Sezione di controllo straordinario e le norme sulla pubblicazione dei dati dei giudici. Respinge invece solo, per irricevibilità, la parte della prima censura riferita specificamente all’articolo 267 TFUE.

Inadempimento della Polonia per riforme del sistema giudiziario che limitano l’indipendenza dei giudici, la facoltà di rinvio pregiudiziale e la protezione dei dati personali dei giudici.

La questione giuridica

Se diverse disposizioni della legge polacca sulla Corte suprema, sulla magistratura ordinaria e amministrativa, come modificate nel 2019, violino: 1) l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta per aver attribuito alla Sezione disciplinare competenze che incidono sullo status dei giudici; 2) l’articolo 19 TUE, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 267 TFUE e il primato UE per aver vietato ai giudici di verificare l’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali e di disapplicare norme nazionali contrarie; 3) l’articolo 267 TFUE per aver qualificato come illecito disciplinare il rinvio pregiudiziale o la verifica dei requisiti di indipendenza e precostituzione per legge; 4) gli articoli 7 e 8 della Carta e gli articoli 6 e 9 del RGPD per l’obbligo dei giudici di dichiarare e pubblicare dati su appartenenza ad associazioni, fondazioni e partiti politici.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta, dall’articolo 267 TFUE, dal principio del primato del diritto dell’Unione e dagli articoli 6 e 9 del RGPD, avendo istituito un sistema normativo che, da un lato, affida a una Sezione disciplinare non sufficientemente indipendente decisioni incidenti sullo status dei giudici, dall’altro, vieta o scoraggia i giudici dal verificare e far valere l’indipendenza e la precostituzione per legge dei tribunali, anche tramite rinvio pregiudiziale, e, infine, impone la raccolta e la pubblicazione online di dati personali dei giudici in modo sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate. È invece irricevibile, per difetto di sufficiente specificità nel ricorso, la censura autonoma relativa alla violazione dell’articolo 267 TFUE limitatamente alla prima censura.

Norme richiamate

  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 4 TUE
  • Articolo 5 TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Articolo 1 RGPD
  • Articolo 2 RGPD
  • Articolo 4 RGPD
  • Articolo 6 RGPD
  • Articolo 9 RGPD
  • Direttiva 95/46/CE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Polonia in materia di indipendenza della magistratura e protezione dei dati dei giudici

Si tratta di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. La sentenza, resa dalla Grande Sezione, esamina un insieme di modifiche legislative polacche del 2019 e del 2020 relative all’organizzazione della Corte suprema, degli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi, nonché alla pubblicità di alcuni dati personali dei giudici.

Contesto normativo e disposizioni nazionali contestate

La Corte richiama gli articoli 2, 4, 5 e 19 TUE, la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7, 8, 47 e 52, e il RGPD, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9. Nel diritto polacco vengono in rilievo la Costituzione, la legge sulla Corte suprema, la legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari e la legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificate dalla legge del 20 dicembre 2019. Le disposizioni censurate riguardano, tra l’altro:

  • l’attribuzione alla Sezione disciplinare di competenze in materia di autorizzazione all’azione penale contro i giudici, arresto, lavoro, previdenza sociale e pensionamento dei giudici della Corte suprema;
  • il divieto per gli organi giurisdizionali di mettere in discussione la legittimazione degli organi giurisdizionali e di valutare la legittimità della nomina dei giudici;
  • l’attribuzione alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della competenza esclusiva su questioni relative all’indipendenza di giudici e tribunali;
  • l’introduzione di nuovi illeciti disciplinari per i giudici che verificano la conformità ai requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge;
  • l’obbligo per i giudici di dichiarare appartenenze associative, incarichi in fondazioni e iscrizioni a partiti politici, con pubblicazione online dei dati.

Questioni processuali preliminari

La Polonia aveva sostenuto che la Corte non potesse pronunciarsi alla luce di una successiva sentenza della Corte costituzionale polacca che, a suo dire, escludeva il primato del diritto dell’Unione in tali ambiti. La Corte respinge l’argomento: il controllo del rispetto degli articoli 2 e 19 TUE rientra pienamente nella sua competenza, e né l’identità nazionale né la giurisprudenza costituzionale interna possono esonerare lo Stato membro dagli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. La Corte precisa inoltre che, ai fini del ricorso per inadempimento, la situazione rilevante è quella esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; le modifiche legislative successive non fanno venir meno l’oggetto del ricorso.

Prima censura: divieti per gli organi giurisdizionali di verificare l’indipendenza dei giudici

La Corte dichiara ricevibile la prima censura solo in parte: è irricevibile la deduzione autonoma della violazione dell’articolo 267 TFUE, perché il ricorso non esponeva in modo sufficientemente chiaro e preciso tale motivo rispetto alle disposizioni contestate. Nel merito, la Corte osserva che le norme che vietano agli organi giurisdizionali di "mettere in discussione" la legittimazione dei tribunali e di "accertare o valutare" la legittimità della nomina dei giudici sono formulate in termini ampi e vaghi. In ragione del contesto delle recenti riforme e della giurisprudenza già intervenuta su Sezione disciplinare e KRS, tali divieti possono impedire ai giudici nazionali di svolgere i controlli imposti dal diritto dell’Unione sulla composizione dei tribunali e sull’indipendenza dei giudici. La Corte ritiene che queste disposizioni ostacolino il dovere dei giudici nazionali di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione e violino quindi l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta e il principio del primato del diritto dell’Unione.

Seconda censura: competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario

La Corte accoglie la censura nel merito, salvo una parte nuova introdotta solo in replica dalla Commissione, dichiarata irricevibile. La questione di tale Sezione come organo eventualmente non imparziale non era stata formulata nella fase precontenziosa e non poteva essere aggiunta tardivamente. Quanto al resto, la Corte afferma che la concentrazione in capo a un solo organo di tutte le questioni relative all’indipendenza dei giudici e dei tribunali, in settori che devono essere garantiti trasversalmente in tutto l’ordinamento, indebolisce la tutela giurisdizionale effettiva. Le norme che trasferiscono alla Sezione di controllo straordinario la competenza esclusiva su ricusazioni, designazione del giudice competente, questioni di diritto sull’indipendenza e ricorsi di accertamento dell’illegittimità di decisioni definitive impediscono agli altri giudici di applicare direttamente il diritto dell’Unione e di adire liberamente la Corte in via pregiudiziale. La Corte conclude che tali norme violano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 267 TFUE e il principio del primato.

Terza censura: illeciti disciplinari per chi verifica l’indipendenza dei giudici

La Corte accoglie integralmente la terza censura. Le disposizioni che qualificano come illeciti disciplinari gli atti o le omissioni idonei a ostacolare seriamente il funzionamento di un’autorità giudiziaria e gli atti che mettono in discussione la legittimazione di un organo costituzionale sono troppo ampie e vaghe. In concreto, possono colpire i giudici che:

  • verificano se un tribunale sia indipendente, imparziale e precostituito per legge;
  • disapplicano norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione;
  • formulano rinvii pregiudiziali alla Corte sulla tutela giurisdizionale effettiva. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il regime disciplinare non può essere utilizzato come strumento di controllo politico sulle decisioni giudiziarie. Poiché le norme contestate possono produrre un effetto dissuasivo sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali e sul rinvio pregiudiziale, esse violano l’articolo 19 TUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 267 TFUE. Anche la disposizione sulla "violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge" è ritenuta contraria all’articolo 19 TUE, in linea con la precedente sentenza Commissione c. Polonia sul regime disciplinare dei giudici.

Quarta censura: competenze della Sezione disciplinare su status e carriera dei giudici

La Corte accoglie la censura. Riprendendo gli insegnamenti della sentenza Commissione c. Polonia sul regime disciplinare dei giudici, constata che la Sezione disciplinare, considerato il contesto della sua creazione, le modalità di nomina dei suoi membri e i dubbi legittimi sulla sua indipendenza e imparzialità, non offre sufficienti garanzie. Attribuirle decisioni che incidono direttamente sullo status e sullo svolgimento della funzione dei giudici, come autorizzazioni ad agire penalmente, arresti, sospensioni, riduzioni di stipendio, controversie di lavoro, previdenza sociale e pensionamento, può essere usato come leva di pressione sui giudici. La Polonia è quindi venuta meno all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Quinta censura: obbligo di dichiarare e pubblicare dati personali dei giudici

La Corte accoglie la censura. Stabilisce anzitutto che il RGPD si applica: la raccolta e la pubblicazione online di tali informazioni costituiscono "trattamento" di dati personali, e non rientrano nell’eccezione relativa alle attività estranee al diritto dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), RGPD. Riconosce che l’obiettivo di rafforzare l’imparzialità e la fiducia nella giustizia è legittimo e di interesse pubblico. Tuttavia, valuta in modo distinto le diverse categorie di dati:

  • le informazioni sull’iscrizione passata a partiti politici, soprattutto prima del 29 dicembre 1989, sono inidonee a realizzare l’obiettivo perseguito e risultano sproporzionate;
  • le informazioni su associazioni e fondazioni possono, a seconda del contenuto, rivelare indirettamente convinzioni religiose o filosofiche, quindi dati sensibili ai sensi dell’articolo 9 RGPD. Considerato il carattere molto intrusivo della pubblicazione online, accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone, e il contesto nazionale in cui la norma è stata adottata, la Corte giudica l’ingerenza sproporzionata. Ne deriva la violazione degli articoli 6 e 9 RGPD, nonché degli articoli 7 e 8 della Carta.

Dispositivo e conseguenze

La Corte dichiara l’inadempimento della Repubblica di Polonia su quattro profili principali:

  • trasferimento di competenze alla Sezione disciplinare in violazione dell’articolo 19 TUE;
  • introduzione di illeciti disciplinari che scoraggiano il controllo dell’indipendenza giudiziaria e il rinvio pregiudiziale;
  • divieti e meccanismi che impediscono ai giudici nazionali di verificare i requisiti di indipendenza e di disapplicare norme incompatibili con il diritto dell’Unione;
  • obblighi di dichiarazione e pubblicazione online dei dati personali dei giudici, contrari alla Carta e al RGPD. La Corte respinge solo, per irricevibilità, la parte della prima censura che denunciava autonomamente la violazione dell’articolo 267 TFUE. La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materieindipendenza della magistraturarinvio pregiudizialeprimato del diritto dell’Unionestato di dirittoprotezione dei dati personali

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