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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-227/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 7 June 2023. — Cylus Cyber Security Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark CYLUS – Earlier EU word mark CYLANCE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-227/22

Giurisprudenza europea62022TJ0227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Cylus Cyber Security Ltd contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Cylance, Inc. alla registrazione del marchio UE CYLUS. Ha ritenuto corretta la definizione del pubblico rilevante, la valutazione della distintività del prefisso "cy" e il giudizio di somiglianza tra i segni. Poiché esisteva un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico professionale con riguardo a prodotti identici e servizi simili, la decisione impugnata è stata confermata.

Marchio UE CYLUS contro CYLANCE: legittima la constatazione di rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per servizi e prodotti informatici di cybersecurity.

La questione giuridica

Se il pubblico rilevante, la valutazione del carattere distintivo dell’elemento comune "cy" e il confronto visivo e fonetico tra i segni CYLUS e CYLANCE consentissero di escludere un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, nonostante l’identità di alcuni prodotti e la similarità di altri servizi.

Principio di diritto

In sede di opposizione alla registrazione di un marchio UE, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto del pubblico rilevante, della similarità dei segni e dell’identità o similarità dei prodotti e servizi. La Corte ha confermato che, per una parte non trascurabile del pubblico professionale che non collega il prefisso "cy" a "cyber", i segni CYLUS e CYLANCE restano distintivi e globalmente simili almeno in misura media sul piano visivo e, per una parte del pubblico, in misura elevata sul piano fonetico; di conseguenza, per i prodotti identici in classe 9 e i servizi almeno simili in classe 42 sussiste un rischio di confusione, sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di marchio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE CYLUS contro CYLANCE: rischio di confusione nella procedura di opposizione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno richiesto CYLUS possa essere registrato alla luce del marchio anteriore CYLANCE, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Cylus Cyber Security Ltd aveva chiesto la registrazione del segno denominativo CYLUS per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45, relativi, dopo limitazione, alla cybersecurity per imprese ferroviarie e metropolitane. Cylance, Inc. aveva proposto opposizione fondandola sui marchi anteriori e in particolare sul marchio denominativo UE CYLANCE, registrato per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 nel settore della sicurezza informatica.

La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione ritenendo insussistente il rischio di confusione. In sede di ricorso amministrativo, la commissione di ricorso aveva invece accolto parzialmente l’appello, annullando la decisione di primo grado e negando la registrazione per le classi 9 e 42, ritenendo sussistente un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico professionale.

Domande sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato:

  • nella definizione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
  • nel valutare il carattere distintivo del prefisso comune "cy";
  • nel giudicare la somiglianza visiva e fonetica tra CYLUS e CYLANCE;
  • nel concludere per l’esistenza di un rischio di confusione.

In via subordinata, affermava che, anche prescindendo da tali errori, le differenze tra i segni erano sufficienti a escludere ogni confusione. La ricorrente invocava inoltre una decisione di un’autorità israeliana favorevole alla sua tesi.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

Richiama inoltre i principi consolidati della giurisprudenza:

  • il rischio di confusione si valuta globalmente;
  • occorre tener conto dell’impressione d’insieme dei segni;
  • rileva l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
  • anche un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico è sufficiente a sostenere l’opposizione.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico rilevante è composto da operatori professionali, in particolare imprese ferroviarie e metropolitane, nonché dai loro dipartimenti o fornitori IT. Respinge la tesi della ricorrente secondo cui il pubblico sarebbe limitato esclusivamente a specialisti IT, osservando che le decisioni di acquisto possono essere assunte anche da soggetti diversi, come dirigenti finanziari o amministrativi.

Sotto il profilo del livello di attenzione, il Tribunale ritiene corretto qualificare il pubblico come professionale e quindi dotato di un’attenzione elevata rispetto al consumatore medio, senza tuttavia arrivare al livello massimo possibile invocato dalla ricorrente.

Confronto dei segni: carattere distintivo del prefisso "cy"

La commissione di ricorso aveva rilevato che per una parte del pubblico il prefisso "cy" può evocare "cyber" o "cyberspace" e quindi avere distintività molto debole; tuttavia, per una parte non trascurabile del pubblico tale collegamento non esiste, e i segni vengono percepiti come parole prive di significato ma distintive.

Il Tribunale conferma questo approccio. Osserva che la ricorrente non ha dimostrato che la maggioranza del pubblico professionale associ automaticamente "cy" a "cyber". La presenza di marchi o denominazioni che contengono tale sequenza non basta, da sola, a provare un uso di mercato sufficiente a privare il prefisso di valore distintivo in tutte le ipotesi.

Somiglianza visiva

Sul piano visivo, il Tribunale approva la conclusione di una somiglianza media. I due segni condividono le prime tre lettere, "cyl", nello stesso ordine; divergono poi nelle desinenze "ance" e "us", che producono un’impressione complessiva diversa, ma non tale da eliminare la somiglianza derivante dall’inizio identico delle parole.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, il Tribunale distingue tra le diverse modalità di pronuncia nei vari contesti linguistici. Per una parte del pubblico che pronuncerà tutte le lettere del segno anteriore, la somiglianza è bassa; per il pubblico anglofono o francofono che pronuncerà il marchio anteriore in due sillabe, la somiglianza è elevata, poiché i segni presentano lo stesso numero di sillabe, lo stesso ritmo e la stessa lunghezza.

Assenza di confronto concettuale

Il Tribunale conferma anche che, per il pubblico che percepisce i segni come privi di significato, non è possibile alcun confronto concettuale. Questo elemento non incide negativamente sulla valutazione complessiva della somiglianza.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto dell’identità dei prodotti della classe 9, dell’almeno media somiglianza dei servizi della classe 42, della somiglianza visiva media e della somiglianza fonetica da bassa a elevata a seconda del pubblico considerato, il Tribunale conclude che le differenze tra i segni non sono sufficienti a escludere il rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico professionale.

La decisione di un’autorità israeliana richiamata dalla ricorrente viene ritenuta irrilevante, poiché le decisioni di uffici o giudici nazionali, e a maggior ragione di autorità di paesi terzi, non vincolano l’EUIPO né incidono sulla legittimità delle sue decisioni.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Cylus Cyber Security Ltd alle spese, in conformità alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionecybersecurityproprietà intellettuale

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