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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-700/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 giugno 2023. — O. G. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 6 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che dimorano o risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-700/21

Giurisprudenza europea62021CJ0700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione una normativa italiana che riserva il motivo facoltativo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo ai soli cittadini italiani e dell'Unione, escludendo in modo automatico i cittadini di paesi terzi residenti o dimoranti in Italia. Ha affermato che, quando ricorrono le condizioni dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, il giudice dell'esecuzione deve poter valutare concretamente i legami dell'interessato con lo Stato membro e l'interesse al reinserimento sociale. La decisione chiarisce anche quali elementi siano rilevanti per tale valutazione, inclusi legami familiari, sociali, culturali, linguistici ed economici e le modalità del soggiorno.

Mandato d'arresto europeo: incompatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che esclude in via assoluta i cittadini di paesi terzi residenti o dimoranti dal motivo facoltativo di non esecuzione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

La questione giuridica

Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, della stessa e dell'articolo 7 della Carta, osti a una normativa nazionale che precluda in modo assoluto e automatico alle autorità di esecuzione di rifiutare la consegna dei cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano nello Stato membro di esecuzione; e, in caso affermativo, quali criteri debbano guidare la valutazione dei legami con lo Stato membro di esecuzione.

Principio di diritto

L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge di cui all'articolo 20 della Carta, osta a una disciplina nazionale che escluda in modo assoluto e automatico i cittadini di paesi terzi dimoranti o residenti nello Stato membro di esecuzione dal beneficio del motivo facoltativo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo, poiché l'autorità giudiziaria deve poter valutare, caso per caso, se tali persone siano sufficientemente integrate nello Stato di esecuzione e se l'esecuzione della pena in tale Stato favorisca il reinserimento sociale.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI, articolo 1, paragrafi 2 e 3, articolo 4, punto 6, considerando 6
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 7
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 20
  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2008/909/GAI, articolo 3, articolo 25, considerando 9
  • Direttiva 2003/109/CE, articolo 12, considerando 12
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 105
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 53, paragrafo 3

Mandato d'arresto europeo e cittadini di paesi terzi residenti o dimoranti

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte costituzionale italiana, riguarda l'interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo. Il tema centrale è se uno Stato membro possa escludere in via assoluta e automatica i cittadini di paesi terzi, pur stabilmente inseriti nel territorio nazionale, dal motivo facoltativo di non esecuzione fondato sul reinserimento sociale.

Fatti e procedimento principale

Il mandato d'arresto europeo era stato emesso dalla Romania nei confronti di O.G., cittadino moldavo, ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva di cinque anni per reati fiscali commessi quale amministratore di società. Dopo una prima decisione di consegna della Corte d'appello di Bologna, la Corte di cassazione aveva annullato la decisione e rinviato la causa, sollecitando la verifica della legittimità costituzionale dell'articolo 18 bis della legge italiana n. 69 del 2005.

La Corte d'appello aveva rilevato che la difesa aveva dimostrato uno stabile radicamento familiare e lavorativo in Italia. Il giudice nazionale ha quindi investito la Corte costituzionale, che a sua volta ha sollevato rinvio pregiudiziale, dubitando della compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro e con l'articolo 7 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI;
  • l'articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro;
  • l'articolo 20 della Carta, sul principio di uguaglianza davanti alla legge;
  • l'articolo 7 della Carta, sulla vita privata e familiare;
  • la decisione quadro 2008/909/GAI, soprattutto l'articolo 25 e il considerando 9, per i criteri sul reinserimento sociale;
  • la direttiva 2003/109/CE, in particolare il considerando 12 e l'articolo 12, quale indice dell'integrazione dei soggiornanti di lungo periodo.

Questioni pregiudiziali

La Corte costituzionale ha chiesto, in sostanza:

  • se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI osti a una normativa nazionale che escluda in modo assoluto e automatico i cittadini di paesi terzi dal beneficio del motivo facoltativo di non esecuzione, senza valutazione dei loro legami con lo Stato di esecuzione;
  • in caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere utilizzati per valutare se tali legami siano sufficienti a giustificare il rifiuto della consegna.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha ricordato che il mandato d'arresto europeo si fonda sul principio di riconoscimento reciproco e che il rifiuto di esecuzione costituisce eccezione da interpretare restrittivamente. Tuttavia, quando uno Stato membro decide di trasporre il motivo facoltativo di cui all'articolo 4, punto 6, il suo margine di discrezionalità non è illimitato: deve rispettare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro.

La Corte ha ritenuto che il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall'articolo 20 della Carta, si applica nella trasposizione della decisione quadro. Ha quindi osservato che la situazione di un cittadino di un paese terzo dimorante o residente nello Stato membro di esecuzione può essere comparabile a quella di un cittadino di tale Stato o di un altro Stato membro, se vi è un certo grado di integrazione. Non è quindi ammissibile una esclusione automatica, poiché essa impedisce al giudice di verificare, nel caso concreto, se il reinserimento sociale sia meglio garantito dall'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione.

La Corte ha precisato che è possibile subordinare il beneficio a una durata minima di soggiorno, purché la condizione sia proporzionata e mirata a verificare un effettivo grado di integrazione. Invece, una disciplina che impedisca in radice ogni valutazione individuale viola l'articolo 4, punto 6, interpretato alla luce dell'articolo 20 della Carta.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Per stabilire se occorra rifiutare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti della situazione personale dell'interessato. Tra tali elementi rientrano:

  • i legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici con lo Stato membro di esecuzione;
  • la natura, la durata e le condizioni del soggiorno;
  • il grado di integrazione complessivo nell'ordinamento sociale dello Stato di esecuzione.

La Corte ha richiamato la decisione quadro 2008/909/GAI, evidenziando che il suo considerando 9 individua criteri utili per valutare se l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione favorisca il reinserimento sociale. Ha inoltre osservato che lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla direttiva 2003/109/CE costituisce un forte indizio di integrazione, rilevante anche in questa materia.

Decisione

La Corte ha concluso che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI osta a una normativa nazionale che escluda in modo assoluto e automatico i cittadini di paesi terzi residenti o dimoranti dal beneficio del motivo facoltativo di non esecuzione. Ha inoltre stabilito che il giudice dell'esecuzione deve valutare caso per caso, con una analisi complessiva degli elementi concreti, se l'interessato sia sufficientemente integrato nello Stato membro di esecuzione e se l'esecuzione della pena in quello Stato favorisca il reinserimento sociale.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che il motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 6, non può essere svuotato di contenuto da automatismi legislativi. Quando la persona ricercata, anche se cittadina di un paese terzo, presenta legami significativi e stabili con lo Stato di esecuzione, il giudice deve poter valutare se il fine del reinserimento sociale giustifichi il rifiuto della consegna.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti fondamentaliparità di trattamentointegrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

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