Tribunale, Sentenza T-368/22
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 7 June 2023. — Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark BANQUÌ – Earlier EU figurative mark Bankia – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Distinctive character of the earlier mark. — Case T-368/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale decide sull'opposizione al marchio UE BANQUÌ proposta da Bankia contro Cassa Centrale Banca. Conferma il rigetto dell'azione quanto ai servizi di classi 35 e 36, ma annulla la decisione dell'EUIPO per i prodotti di classe 9, ritenendo che il marchio anteriore BANKIA abbia per questi un carattere distintivo intrinseco debole. La sentenza ribadisce i criteri di valutazione globale del rischio di confusione e la diversa incidenza del carattere distintivo del marchio anteriore a seconda delle categorie di prodotti e servizi.
Opposizione al marchio UE BANQUÌ: la Corte annulla in parte il diniego per i prodotti di classe 9, ritenendo che il marchio anteriore BANKIA abbia per tali prodotti un carattere distintivo intrinseco debole e che quindi non vi sia rischio di confusione; conferma invece il rigetto per servizi di classi 35 e 36.
La questione giuridica
Se il segno BANQUÌ potesse essere registrato come marchio UE nonostante l'opposizione basata sul marchio anteriore figurativo BANKIA, con particolare riguardo: al livello di attenzione del pubblico rilevante; al carattere distintivo del marchio anteriore; alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; e alla sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
In materia di opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e servizi e carattere distintivo del marchio anteriore. Quando il marchio anteriore ha carattere distintivo intrinseco solo debole per taluni prodotti della classe 9, una somiglianza solo media dei segni non basta a fondare il rischio di confusione, anche se i prodotti sono identici o simili; per contro, per i servizi di classi 35 e 36, il carattere distintivo normale del marchio anteriore consente di confermare il rischio di confusione. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata limitatamente ai prodotti di classe 9 e la conferma per il resto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 51, 71, 106, paragrafo 3, 134, paragrafo 2, 160 e 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE BANQUÌ per rischio di confusione con BANKIA
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato in larga parte l'opposizione di Bankia SA alla registrazione del marchio denominativo BANQUÌ. Il Tribunale esamina il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 36.
Fatti e procedimento amministrativo
Cassa Centrale Banca aveva chiesto la registrazione del segno BANQUÌ per un ampio elenco di prodotti e servizi nelle classi 9, 35 e 36. Bankia SA aveva proposto opposizione sulla base, tra l'altro, del marchio UE figurativo anteriore BANKIA, registrato per prodotti e servizi nelle stesse classi. La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione solo in parte; la commissione di ricorso aveva poi respinto l'impugnazione del richiedente, ritenendo sussistente il rischio di confusione per il pubblico ispanofono.
Inammissibilità della domanda di registrazione del marchio
Il ricorrente aveva chiesto non solo l'annullamento della decisione, ma anche che il Tribunale "ammettesse" il marchio BANQUÌ. Il Tribunale ha ricordato che, pur potendo modificare le decisioni delle commissioni di ricorso ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, non può pronunciarsi sulla registrazione del marchio perché nemmeno la commissione di ricorso dispone di tale potere. Ne consegue il rigetto della domanda di registrazione per difetto di giurisdizione.
Ammissibilità delle prove nuove
Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in giudizio, volti a dimostrare che le banche suggeriscono frequentemente prodotti e servizi simili a quelli coperti dal marchio anteriore. Richiamando la funzione di controllo di legalità del ricorso avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, ha affermato che non possono essere introdotti dinanzi al giudice dell'Unione fatti o prove non sottoposti in sede amministrativa.
Valutazione del rischio di confusione: quadro generale
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ricorda che occorre una valutazione globale, tenendo conto della percezione del pubblico pertinente e dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Il richiedente non contestava la conclusione amministrativa secondo cui i prodotti e servizi erano, a seconda dei casi, identici, altamente simili o simili.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico ispanofono, composto sia da consumatori medi sia da professionisti, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto. Il Tribunale ha respinto le censure della ricorrente, osservando che per alcuni prodotti di classe 9 il livello di attenzione può oscillare tra medio e alto, e che per taluni servizi immobiliari di classe 36 esso è effettivamente elevato, ma ciò non bastava a infirmare l'analisi complessiva della commissione.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il punto decisivo della pronuncia riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore BANKIA. Il Tribunale ha ritenuto che il termine, pur non avendo significato in spagnolo, possa evocare l'idea di banca. Tuttavia:
- per i servizi di classe 35 e per i servizi di classe 36 diversi da quelli collegabili al settore bancario, il carattere distintivo resta normale, poiché il richiamo alla banca non è descrittivo;
- per alcuni prodotti di classe 9, in particolare "data processing equipment and computers" e "magnetic data carriers, recording discs", il richiamo al concetto di banca può invece descrivere una caratteristica dei prodotti, perché tali beni sono collegati a pagamenti, carte bancarie e accesso a servizi bancari.
Ne consegue che il marchio anteriore ha carattere distintivo intrinseco debole almeno per quei prodotti di classe 9 effettivamente messi a confronto con i prodotti del marchio richiesto.
Confronto tra i segni BANQUÌ e BANKIA
Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni presentano una somiglianza media: coincidono nelle prime tre lettere e nella lettera finale comune, mentre differiscono nelle lettere centrali e nella grafia. La stilizzazione del marchio BANKIA è stata considerata secondaria rispetto all'elemento denominativo.
Sul piano fonetico, la somiglianza è stata ritenuta elevata, perché BANQUÌ è sostanzialmente inglobato nella sequenza sonora BANKIA, e l'accento sulla i del segno richiesto non altera in modo decisivo la percezione del pubblico ispanofono.
Sul piano concettuale, la commissione aveva ritenuto il confronto neutro per l'assenza di un significato chiaro; il Tribunale non ha ravvisato errori in tale impostazione, rilevando che, per il pubblico che cogliesse un riferimento alla banca, i segni risulterebbero comunque concettualmente simili.
Valutazione finale del rischio di confusione
Il Tribunale distingue in modo netto tra due gruppi di prodotti e servizi:
- per i servizi delle classi 35 e 36, la somiglianza dei segni e il carattere distintivo normale del marchio BANKIA giustificano la conclusione di rischio di confusione;
- per i prodotti di classe 9 collegati al settore bancario, invece, il carattere distintivo intrinseco debole del marchio anteriore riduce la portata della tutela e impedisce di fondare il rischio di confusione sulla sola somiglianza media dei segni, pur in presenza di prodotti identici o simili.
Dispositivo
La decisione della commissione di ricorso è stata annullata nella parte in cui aveva respinto l'impugnazione di Cassa Centrale Banca con riferimento alla registrazione del marchio BANQUÌ per i prodotti di classe 9. Per il resto, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate, con ordine per ciascuna parte di sopportare le proprie spese.
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