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Ordinanza

Ordinanza n. 736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 658 del 12 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202600989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta dall'Agenzia, ritenendo insussistente, alla luce di tutte le circostanze della vicenda, il requisito del periculum in mora durante il tempo necessario per giungere alla decisione sull'appello. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione e non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 658 del 12 luglio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditrici agricole)

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia, chiedendone la riforma e formulando contestualmente istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi dell'appello né il contenuto della controversia sostanziale definita in primo grado. Il Consiglio di Stato ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare, valutando la sussistenza del periculum in mora durante il tempo necessario alla decisione sull'appello.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'istanza cautelare in appello; la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la sussistenza del periculum in mora; quando tale requisito non ricorre durante il tempo necessario alla decisione dell'appello, l'istanza cautelare deve essere respinta.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora non definisce il merito dell'appello e non implica, in assenza di una specifica valutazione, una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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