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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-542/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 maggio 2018. — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a. contro Dödsboet efter Ingvar Mattsson e Jan-Erik Strobel e a. contro Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/92/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “intermediazione assicurativa” – Direttiva 2004/39/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “consulenza in materia di investimenti” – Consulenze fornite in occasione di un’intermediazione assicurativa e relative all’investimento di capitale nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione – Qualificazione dell’attività di un intermediario assicurativo in mancanza dell’intenzione di quest’ultimo di concludere un vero contratto di assicurazione. — Causa C-542/16

Giurisprudenza europea62016CJ0542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini della direttiva 2002/92, conta l’attività oggettivamente svolta dall’intermediario, non la sua intenzione fraudolenta. Anche gli atti preparatori alla stipula di un’assicurazione integrano intermediazione assicurativa. Inoltre, le consulenze relative all’investimento di capitale in una polizza vita di capitalizzazione restano assorbite dalla disciplina assicurativa e non ricadono nella direttiva MiFID del 2004. La decisione rafforza la tutela dei consumatori nei prodotti assicurativi con componente finanziaria.

Intermediazione assicurativa e consulenza finanziaria in polizze vita di capitalizzazione: irrilevanza dell’intenzione fraudolenta dell’intermediario e applicabilità della direttiva 2002/92, non della direttiva 2004/39.

La questione giuridica

Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva: 1) se rientri nella nozione di "intermediazione assicurativa" il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione anche quando l’intermediario non abbia mai avuto l’intenzione di concludere un vero contratto, e se contino il momento in cui tale intenzione viene meno, l’esistenza di attività assicurativa reale e la percezione del cliente; 2) se le consulenze finanziarie rese nell’ambito di un’intermediazione assicurativa relativa a una polizza vita di capitalizzazione rientrino nella direttiva 2002/92 oppure nella direttiva 2004/39, e, in caso di sovrapposizione, quale disciplina prevalga.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la nozione di intermediazione assicurativa è oggettiva: vi rientrano anche gli atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, a prescindere dall’assenza di intenzione dell’intermediario di stipulare realmente il contratto e dalla percezione soggettiva del cliente. Ha inoltre stabilito che le consulenze finanziarie sull’investimento di capitale rese nell’ambito di una polizza vita di capitalizzazione, in quanto parte dell’attività di distribuzione di un contratto di assicurazione, rientrano nella direttiva 2002/92 e sono escluse dall’ambito della direttiva 2004/39, che non si applica ai servizi di investimento prestati a titolo accessorio nell’ambito di un’attività già disciplinata dal diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/92/CE
  • Direttiva 2004/39/CE
  • Direttiva 2014/65/UE
  • Articolo 19, paragrafo 9, direttiva 2004/39/CE
  • Articolo 2, punto 3, direttiva 2002/92/CE
  • Articolo 2, punto 5, direttiva 2002/92/CE
  • Articolo 4, paragrafi 3 e 4, direttiva 2002/92/CE
  • Articolo 12, paragrafi 2 e 3, direttiva 2002/92/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e j), direttiva 2004/39/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, punti 1, 2, 4 e 17, direttiva 2004/39/CE

Intermediazione assicurativa e consulenza finanziaria in polizze vita di capitalizzazione

La pronuncia è stata resa in un rinvio pregiudiziale del giudice supremo svedese ed è centrata sul confine tra disciplina dell’intermediazione assicurativa e disciplina dei servizi di investimento. La Corte era chiamata a stabilire se, in presenza di condotte fraudolente di un intermediario e di consulenze relative a un prodotto assicurativo con componente finanziaria, si applicasse la direttiva 2002/92/CE oppure la direttiva 2004/39/CE.

Fatti e procedimento principale

Nel primo procedimento, alcuni investitori avevano versato somme a una società di intermediazione assicurativa, la Connecta, per investimenti destinati a essere inseriti in assicurazioni sulla vita di capitalizzazione; il direttore generale si era però appropriato delle somme. Nel secondo procedimento, un cliente aveva investito, su consiglio di un dipendente di un’altra società di intermediazione assicurativa, in un certificato di investimento collegato a una polizza vita di capitalizzazione, subendo una perdita. Entrambe le società avevano una copertura per la responsabilità civile presso Länsförsäkringar, che contestava di dover rispondere perché, secondo la sua tesi, le condotte controverse non rientravano nella copertura assicurativa e, in ogni caso, non integravano intermediazione assicurativa o rientravano piuttosto nella disciplina MiFID.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • la direttiva 2002/92/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, punto 3, sulla nozione di "intermediazione assicurativa", l’articolo 2, punto 5, sulla nozione di "intermediario assicurativo", l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 12, paragrafi 2 e 3;
  • la direttiva 2004/39/CE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e j), l’articolo 4, paragrafo 1, punti 1, 2, 4 e 17, e l’articolo 19, paragrafo 9;
  • la direttiva 2014/65/UE, utilizzata come elemento interpretativo per mostrare la successiva evoluzione della disciplina dei prodotti di investimento assicurativi.

Prima questione: nozione di intermediazione assicurativa

La Corte afferma che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92 deve essere interpretato in senso oggettivo. La nozione di intermediazione assicurativa include gli atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, indipendentemente dal fatto che l’intermediario abbia o meno l’intenzione di concludere realmente il contratto. Secondo la Corte:

  • il tenore letterale della norma richiama solo attività oggettivamente compiute;
  • il contesto normativo, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, è orientato alla protezione dei consumatori contro l’incapacità dell’intermediario di trasferire i premi;
  • la finalità della direttiva è rafforzare la tutela dei consumatori e garantire certezza del diritto. Ne deriva che sono irrilevanti sia il momento in cui l’intermediario abbia perso l’intenzione di concludere il contratto, sia l’eventuale presenza di una parallela attività assicurativa lecita, sia la percezione soggettiva del cliente.

Seconda questione: consulenze sulla componente finanziaria della polizza vita

Quanto alle consulenze relative all’investimento di capitale nell’ambito di una polizza vita di capitalizzazione, la Corte osserva anzitutto che tale contratto, salvo verifica del giudice nazionale, è un contratto di assicurazione, perché comporta il pagamento di un premio e la prestazione dell’assicuratore al verificarsi dell’evento assicurato. La consulenza sull’investimento collegato alla polizza è considerata parte integrante del contratto di assicurazione e, quindi, un atto preparatorio rientrante nell’intermediazione assicurativa. La Corte sottolinea che questa lettura è coerente con la tutela del consumatore prevista dalla direttiva 2002/92, in particolare con gli obblighi informativi dell’articolo 12. La successiva direttiva 2014/65 conferma tale impostazione: ha introdotto nella direttiva 2002/92 requisiti supplementari per i prodotti di investimento assicurativi, senza modificare la definizione di intermediazione assicurativa, segno che tali prodotti erano già ricompresi nell’ambito della direttiva 2002/92.

Esclusione della direttiva 2004/39/CE

La Corte riconosce che, in astratto, la consulenza finanziaria potrebbe rientrare nella nozione di "consulenza in materia di investimenti" della direttiva 2004/39/CE. Tuttavia, tale direttiva esclude dall’ambito di applicazione le persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale disciplinata da altre norme. Poiché l’intermediario assicurativo opera nell’ambito dell’intermediazione assicurativa, che è già disciplinata dalla direttiva 2002/92, le consulenze sulla componente d’investimento della polizza sono considerate accessorie e non autonome. Inoltre, la Corte richiama l’economia generale della direttiva 2004/39 e il successivo intervento della direttiva 2014/65 per ribadire che i prodotti di investimento assicurativi non erano destinati a essere regolati dalla MiFID.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione rientra nella nozione di intermediazione assicurativa anche se l’intermediario non aveva intenzione di concludere un vero contratto;
  • le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale fornite nell’ambito di un’intermediazione assicurativa relativa a una polizza vita di capitalizzazione rientrano nella direttiva 2002/92 e non nella direttiva 2004/39.

Principio affermato

La sentenza stabilisce un criterio oggettivo di qualificazione dell’attività dell’intermediario: ciò che conta è l’attività svolta e il suo inserimento nel processo di distribuzione dell’assicurazione, non l’intenzione soggettiva fraudolenta dell’operatore. Per i prodotti assicurativi con componente finanziaria, la disciplina applicabile è quella assicurativa, con conseguente esclusione della normativa MiFID sulla consulenza in materia di investimenti.

Come è indicizzato

Materieintermediazione assicurativaprodotti di investimento assicurativiconsulenza in materia di investimentitutela dei consumatorimercati degli strumenti finanziari

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