Corte di giustizia, Sentenza C-335/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018. — Neli Valcheva contro Georgios Babanarakis. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di “diritto di visita” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, punti 7 e 10 – Diritto di visita dei nonni. — Causa C-335/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che il regolamento Bruxelles II bis copre anche le controversie sul diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti. La nozione di diritto di visita è interpretata in modo autonomo e ampio, in coerenza con l’obiettivo di tutelare l’interesse superiore del minore e di evitare decisioni confliggenti. Ne deriva che la competenza va in principio individuata secondo la residenza abituale del minore.
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 si applica anche alla domanda dei nonni volta a ottenere un diritto di visita nei confronti dei nipoti minorenni.
La questione giuridica
Se la nozione di "diritto di visita" di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 debba includere solo il diritto di visita dei genitori oppure anche quello di altri parenti, in particolare dei nonni, nei confronti del minore.
Principio di diritto
La nozione autonoma di "diritto di visita" del regolamento n. 2201/2003 comprende non solo il diritto di visita dei genitori, ma anche il diritto di visita di altre persone legate al minore, in particolare dei nonni, a prescindere dal fatto che siano titolari della responsabilità genitoriale; di conseguenza, una domanda dei nonni per ottenere un tale diritto rientra nell’ambito di applicazione del regolamento e, in linea di principio, la competenza si determina secondo l’articolo 8, paragrafo 1, in base alla residenza abituale del minore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2, punti 7, 8, 9 e 10, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2201/2003
Diritto di visita dei nonni nel regolamento n. 2201/2003
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) in una controversia tra una nonna e il padre del minore circa la possibilità per la nonna di ottenere un regime di contatti con il nipote. La questione centrale è se il regolamento (CE) n. 2201/2003, in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, ricomprenda anche il diritto di visita dei nonni.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Neli Valcheva, residente in Bulgaria, ha chiesto a un giudice bulgaro di stabilire le modalità di esercizio di un diritto di visita nei confronti del nipote minorenne, chiedendo contatti regolari nei weekend e soggiorni durante le vacanze. Il minore era figlio della figlia della ricorrente e del sig. Georgios Babanarakis, residente in Grecia; il matrimonio dei genitori era stato sciolto da un giudice greco, che aveva attribuito l’affidamento al padre e regolato il diritto di visita della madre.
I giudici bulgari di primo e secondo grado avevano declinato la competenza ritenendo applicabile il regolamento n. 2201/2003 e, in base all’articolo 8, competente il giudice dello Stato di residenza abituale del minore, cioè la Grecia. Il giudice di cassazione ha però ritenuto necessario chiarire preliminarmente se il diritto di visita dei nonni rientrasse nel campo di applicazione del regolamento.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 2201/2003;
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), relativo all’attribuzione, esercizio, delega e revoca della responsabilità genitoriale;
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che menziona espressamente il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- l’articolo 2, punti 7 e 10, che definiscono rispettivamente la responsabilità genitoriale e il diritto di visita;
- l’articolo 8, paragrafo 1, sulla competenza generale del giudice della residenza abituale del minore;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Richiama inoltre i considerando 2, 5 e 12 del regolamento, che valorizzano il reciproco riconoscimento, l’ampiezza della disciplina sulle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e il criterio della vicinanza nell’interesse superiore del minore.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la nozione di "diritto di visita" non è espressamente limitata ai genitori. La definizione dell’articolo 2, punto 10, è formulata in termini ampi e si concentra sul contenuto del diritto, cioè la possibilità di condurre il minore in un luogo diverso dalla residenza abituale per un periodo limitato, senza indicare chi possa esserne titolare.
La Corte interpreta tale nozione in modo autonomo, tenendo conto del testo, dell’economia del regolamento, dei suoi obiettivi e dei lavori preparatori. Sottolinea che il regolamento mira a disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale e che il legislatore dell’Unione, nei lavori preparatori, ha preso in considerazione anche i nonni come possibili beneficiari di un diritto di visita, scegliendo infine di non restringere il numero dei soggetti legittimati.
La Corte evidenzia inoltre che escludere i nonni potrebbe generare frammentazione delle competenze e decisioni confliggenti tra giudici diversi, con possibile pregiudizio per i diritti e doveri dei genitori, nonché con rischio di compromissione dell’interesse superiore del minore. Per evitare tali incoerenze, è preferibile che le controversie sul diritto di visita siano decise dallo stesso giudice, in linea di principio quello della residenza abituale del minore.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che la nozione di "diritto di visita" di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003 comprende anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti. La domanda proposta dalla nonna rientra pertanto nell’ambito di applicazione del regolamento, con applicazione della regola generale di competenza di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Osservazioni pratiche per il professionista
Per gli operatori italiani, la sentenza conferma che le controversie transfrontaliere sul diritto di visita di ascendenti, non solo dei genitori, possono essere attratte nel sistema di Bruxelles II bis. In concreto, la competenza va normalmente cercata nello Stato membro della residenza abituale del minore, con conseguente centralità del giudice del luogo in cui il minore è inserito socialmente ed effettivamente radicato.
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