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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-537/17

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018. — Claudia Wegener contro Royal Air Maroc SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “volo in coincidenza” – Volo in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro, che prevede una coincidenza in un aeroporto situato sul territorio uno Stato terzo e avente destinazione finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo. — Causa C-537/17

Giurisprudenza europea62017CJ0537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini del regolamento n. 261/2004, un viaggio prenotato in un'unica soluzione va valutato unitariamente anche se comprende uno scalo al di fuori dell'Unione e il cambio di aeromobile. In tal caso l'intero trasporto può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), se la partenza avviene da un aeroporto situato in uno Stato membro. La nozione di "volo in coincidenza" non dipende dall'uso del medesimo aeromobile per tutti i segmenti.

Ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004: un itinerario unico con scalo extra-UE e cambio aeromobile costituisce un "volo in coincidenza" rientrante nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

La questione giuridica

Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 si applichi a un trasporto aereo effettuato in forza di un'unica prenotazione, con partenza da uno Stato membro, scalo programmato in uno Stato terzo e arrivo finale in un altro aeroporto dello stesso Stato terzo, quando durante lo scalo vi sia anche un cambio di aeromobile.

Principio di diritto

Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica a un trasporto aereo prenotato con un'unica prenotazione che colleghi uno Stato membro a uno Stato terzo, anche se prevede uno scalo programmato fuori dall'Unione con cambio di aeromobile: l'itinerario va considerato nel suo insieme come un "volo in coincidenza" e la circostanza che il tratto successivo sia operato con un aeromobile diverso non esclude l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004

Ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004 e nozione di volo in coincidenza

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Berlin in materia di compensazione per ritardo prolungato di un volo. La Corte è stata chiamata a precisare se un itinerario con partenza da uno Stato membro, scalo programmato in uno Stato terzo e destinazione finale in un altro aeroporto dello stesso Stato terzo, effettuato sulla base di un'unica prenotazione e con cambio di aeromobile, rientri nel regolamento (CE) n. 261/2004.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Claudia Wegener aveva prenotato un trasporto aereo con Royal Air Maroc SA da Berlino ad Agadir, con scalo a Casablanca e cambio di aeromobile. Il primo volo da Berlino a Casablanca è partito in ritardo; a Casablanca alla passeggera è stato negato l'imbarco sul volo per Agadir, poi raggiunta con quattro ore di ritardo rispetto all'orario previsto. La compagnia ha rifiutato di corrispondere la compensazione richiesta, sostenendo che il regolamento n. 261/2004 non fosse applicabile.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se sussista un "volo" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento quando l'operazione di trasporto comprenda scali programmati fuori dall'Unione con cambio di aeromobile.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, che applica il regolamento ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro;
  • l'articolo 2, lettera h), del medesimo regolamento, che definisce la "destinazione finale" come la destinazione indicata sul biglietto o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il trasporto in questione era stato concluso mediante un'unica prenotazione e che quindi occorreva verificare se esso dovesse essere considerato unitariamente. Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Folkerts (C‑11/11), la Corte ribadisce che la perdita di tempo rilevante ai fini della compensazione si concretizza all'arrivo alla destinazione finale e che la nozione di destinazione finale è legata all'ultimo volo del collegamento.

Da ciò deriva che la nozione di "volo in coincidenza" comprende due o più voli che costituiscono un tutt'uno ai fini del diritto alla compensazione, quando sono oggetto di un'unica prenotazione. Nel caso esaminato, il fatto che il secondo tratto sia stato effettuato interamente al di fuori dell'Unione non esclude l'applicazione del regolamento se il trasporto complessivo inizia in uno Stato membro.

La Corte aggiunge che nessuna disposizione del regolamento subordina la qualificazione di volo in coincidenza al fatto che i segmenti siano operati sullo stesso aeromobile. Il cambio di aeromobile non incide quindi sulla qualificazione giuridica del trasporto.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il regolamento si applica a un trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un'unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da uno Stato membro e l'arrivo in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell'Unione con cambio di aeromobile.

Principio ricavabile

Ai fini del regolamento n. 261/2004, un itinerario prenotato unitariamente va considerato nel suo complesso come un volo in coincidenza anche se include uno scalo extra-UE e il cambio di aeromobile; pertanto, se la partenza avviene da un aeroporto situato in uno Stato membro, il passeggero può invocare il regolamento per il ritardo subìto all'arrivo alla destinazione finale.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereocompensazione dei passeggeriritardo prolungatoambito di applicazione territoriale del diritto ue

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