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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-306/17

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018. — Éva Nothartová contro Sámson József Boldizsár. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Competenze speciali – Articolo 8, punto 3 – Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. — Causa C-306/17

Giurisprudenza europea62017CJ0306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 8, punto 3, del regolamento Bruxelles I-bis in materia di domande riconvenzionali. Ha stabilito che tale disposizione può fondare la competenza del giudice già adito per la domanda principale anche rispetto a una riconvenzionale che non sia identica per fatto o contratto, purché vi sia un nesso sufficientemente stretto. Nel caso concreto, il nesso sussiste se il giudice deve valutare la liceità dei fatti dedotti dall’attrice per decidere sulla riconvenzionale del convenuto. La competenza speciale prevista dalla norma resta tuttavia non esclusiva e non impedisce l’applicazione di altre regole di competenza del regolamento.

Competenza sulla domanda riconvenzionale ex articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 quando richiede la valutazione della liceità dei fatti posti a base della domanda principale.

La questione giuridica

Se l’articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 si applichi in modo esclusivo alle domande riconvenzionali oppure se, quando la riconvenzionale non deriva dal medesimo fatto o contratto della domanda principale, debba farsi ricorso ad altre norme di competenza speciale; in particolare, se una riconvenzionale proposta in una controversia su presunta violazione dei diritti della personalità rientri nel foro della domanda principale quando la sua trattazione implica la valutazione della liceità dei fatti alla base della domanda principale.

Principio di diritto

L’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 non attribuisce un foro esclusivo, ma una competenza speciale facoltativa: esso consente di radicare presso il giudice della domanda principale anche la domanda riconvenzionale, purché tra le due domande esista un’origine comune tale che l’esame della riconvenzionale richieda la valutazione della liceità dei fatti posti a base della domanda principale, al fine di evitare decisioni incoerenti e garantire la buona amministrazione della giustizia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Competenza sulla domanda riconvenzionale ex articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Tatabányai Törvényszék (Ungheria) e riguarda la competenza giurisdizionale sulle domande riconvenzionali nel regolamento Bruxelles I-bis. La controversia principale verte su una pretesa violazione dei diritti della personalità in materia di immagine e fonogrammi, con una riconvenzionale del convenuto che invoca a sua volta una responsabilità risarcitoria dell’attrice.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Éva Nothartová, cittadina slovacca domiciliata in Slovacchia, ha convenuto in Ungheria il sig. Sámson József Boldizsár, cittadino ungherese domiciliato in Ungheria, sostenendo che questi avesse effettuato fotografie e riprese video a sua insaputa e che tali contenuti fossero poi stati diffusi, anche su YouTube, ledendo i suoi diritti della personalità. Il convenuto ha proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, affermando, tra l’altro, che la domanda principale ostacolerebbe la diffusione delle sue creazioni intellettuali e che l’attrice avrebbe violato il suo diritto al nome e altri diritti collegati. Il giudice del rinvio ha dubitato che tale riconvenzionale derivasse dal medesimo fatto posto a base della domanda principale.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, che sancisce il foro generale del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che ammette deroghe solo nelle sezioni da 2 a 7 del capo II;
  • l’articolo 7, punto 2, relativo agli illeciti civili dolosi o colposi;
  • l’articolo 8, punto 3, che consente la domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale quando essa deriva dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Sono richiamati anche il regolamento (CE) n. 44/2001 e la convenzione di Bruxelles del 1968, perché l’interpretazione già data a disposizioni sostanzialmente identiche resta valida per il regolamento n. 1215/2012.

Questione pregiudiziale

Il giudice ungherese chiedeva in sostanza se, quando la domanda riconvenzionale trae origine da fatti o da un contratto diversi da quelli della domanda principale, la competenza potesse fondarsi solo sull’articolo 8, punto 3, oppure se la controversia dovesse essere esaminata anche alla luce di altre norme di competenza speciale del regolamento, in particolare l’articolo 7, punto 2.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il regolamento 1215/2012 si fonda sul principio generale del foro del domicilio del convenuto, completato da fori speciali basati su un collegamento stretto con la controversia e sulla buona amministrazione della giustizia. L’articolo 8, punto 3, mira a evitare decisioni contraddittorie consentendo che pretese reciproche con un’origine comune siano esaminate nello stesso procedimento. Perciò spetta al giudice verificare se la domanda riconvenzionale presenti un nesso tale con la domanda principale da rientrare nella disposizione, soprattutto quando la sua trattazione imponga di accertare la liceità dei fatti su cui si fonda la pretesa principale. La Corte precisa inoltre che la competenza speciale di cui all’articolo 8, punto 3, non è esclusiva: il tenore letterale della norma, che parla di possibilità di convenire il soggetto “inoltre”, e l’impianto del regolamento dimostrano che essa non esclude altre regole di competenza speciale. Le condizioni per riunire o trattare insieme più domande restano, in linea di principio, rimesse all’autonomia procedurale degli Stati membri.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica in via non esclusiva in una situazione in cui il giudice della domanda principale su una presunta violazione dei diritti della personalità è adito in via riconvenzionale con una domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale del ricorrente, quando l’esame della riconvenzionale richieda la valutazione della liceità dei fatti posti dall’attore a fondamento delle sue pretese.

Principio affermato

La competenza speciale per la domanda riconvenzionale opera quando esiste un’origine comune sufficientemente stretta tra domanda principale e riconvenzionale, individuata in concreto nella necessità di valutare gli stessi fatti o la loro liceità; tale foro è facoltativo e non esclude le altre norme di competenza previste dal regolamento.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialedomanda riconvenzionalediritti della personalitàilleciti civili dolosi o colposiprivacy e immagine

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