Corte di giustizia, Sentenza C-259/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018. — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e a. contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Ministero dello Sviluppo Economico. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Articoli 2, 7 e 9 – Direttiva 2008/6/CE – Nozione di “fornitore di un servizio postale” – Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali – Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali – Contribuzione ai costi del servizio universale. — Cause riunite C-259/16 e C-260/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il concetto di fornitore di servizi postali è ampio e può comprendere anche imprese di trasporto, spedizione e corriere espresso, se svolgono attività tipicamente postali su invii postali. Ha inoltre ritenuto compatibile con la direttiva il regime italiano di autorizzazione generale, purché fondato su esigenze essenziali e proporzionato, e ha confermato la possibilità di imporre un contributo al fondo di compensazione del servizio universale nei casi previsti dal diritto UE. La quarta questione è stata dichiarata irricevibile perché riguardava modalità applicative ancora non concretamente determinate.
Servizi postali: qualificazione di autotrasportatori, spedizionieri e corrieri espresso come fornitori di servizi postali; legittimità dell’autorizzazione generale e del contributo al fondo di compensazione del servizio universale
La questione giuridica
Se la direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, osti a una normativa nazionale che: 1) qualifica come fornitori di servizi postali anche imprese di autotrasporto, spedizione e corriere espresso che svolgano raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali; 2) impone a tali imprese un’autorizzazione generale senza una previa verifica della necessità rispetto alle esigenze essenziali; 3) assoggetta i titolari di autorizzazione generale al contributo al fondo di compensazione del servizio universale; 4) non prevede una valutazione specifica dell’opportunità e delle modalità del contributo.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la direttiva 97/67/CE non osta a una normativa nazionale che include tra i fornitori di servizi postali anche autotrasportatori, spedizionieri e corrieri espresso, purché essi prestino almeno uno dei servizi postali di raccolta, smistamento, trasporto o distribuzione di invii postali e la loro attività non sia limitata al solo trasporto. La direttiva non osta neppure a richiedere un’autorizzazione generale per i servizi postali non rientranti nel servizio universale, se ciò è giustificato da esigenze essenziali e rispetta la proporzionalità; inoltre consente di imporre ai titolari di autorizzazione generale un contributo al fondo di compensazione del servizio universale quando i servizi offerti sono, per l’utente, sufficientemente intercambiabili con i servizi universali. La quarta questione è stata dichiarata irricevibile perché teorica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 97/67/CE
- Direttiva 2008/6/CE
- Articolo 2, punti 1, 1 bis, 6, 13, 14 e 19, direttiva 97/67/CE
- Articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, direttiva 97/67/CE
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 97/67/CE
- Considerando 17, 18, 22, 23, 27 e 28 della direttiva 2008/6/CE
- Decreto legislativo italiano 22 luglio 1999, n. 261
- Articoli 6, 10 e 18-bis del decreto legislativo n. 261/99
- Delibera AGCOM n. 129/15/CONS
- Regolamento AGCOM in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali
- Decreto ministeriale 29 luglio 2015
Servizi postali, autorizzazioni e contributo al servizio universale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio relativo alla compatibilità con la direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, del sistema italiano di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali. Le ricorrenti sono associazioni e imprese operanti nei settori dell’autotrasporto, della spedizione e dei corrieri espresso, contro AGCOM e Ministero dello sviluppo economico.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte ricorda che l’articolo 2 della direttiva 97/67 definisce i "servizi postali" come i servizi che includono raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali; il "fornitore di un servizio postale" è l’impresa che fornisce uno o più di tali servizi. L’articolo 2, punto 19, definisce le "esigenze essenziali" che possono giustificare condizioni regolatorie, tra cui riservatezza della corrispondenza e rispetto delle condizioni di lavoro.
Quadro italiano
Il decreto legislativo n. 261/99, come modificato, prevede per i servizi non rientranti nel servizio universale un’autorizzazione generale e, in presenza dei presupposti indicati, il contributo al fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Il regolamento AGCOM n. 129/15/CONS e il decreto ministeriale 29 luglio 2015 hanno disciplinato in concreto i titoli abilitativi, gli obblighi dei richiedenti e l’eventuale contribuzione al fondo.
Prima questione: nozione di fornitore di servizi postali
La Corte afferma che un’impresa deve essere qualificata come fornitore di servizi postali quando svolge almeno uno dei servizi di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67 e tali servizi riguardano un invio postale. Ne consegue che imprese di autotrasporto o di spedizione non possono essere escluse solo perché svolgono in via principale il trasporto, se offrono anche raccolta, smistamento o distribuzione; resta esclusa soltanto l’attività limitata al solo trasporto. Per i corrieri espresso, la Corte ribadisce che il possibile valore aggiunto del servizio non fa venir meno la sua natura di servizio postale: la direttiva li ricomprende nell’ambito applicativo quando svolgono servizi tipicamente postali su invii postali.
Seconda questione: autorizzazione generale e esigenze essenziali
Secondo la Corte, l’articolo 9, paragrafo 1, consente agli Stati membri di introdurre autorizzazioni generali per i servizi che esulano dal servizio universale nella misura necessaria per garantire il rispetto delle esigenze essenziali. La normativa nazionale può quindi imporre un’autorizzazione generale, purché sia giustificata da tali esigenze e rispetti il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, la Corte osserva che il regime italiano mira a tutelare in particolare le condizioni di lavoro e la segretezza della corrispondenza e che, alla luce delle modalità di rilascio dell’autorizzazione, non emerge un eccesso manifesto rispetto a quanto necessario; tuttavia la verifica concreta della proporzionalità è rimessa al giudice nazionale.
Terza questione: contributo al fondo di compensazione
La Corte rileva che l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 97/67 consentono di subordinare le autorizzazioni al contributo finanziario al fondo di compensazione del servizio universale. Tale contributo è legittimo quando i servizi offerti possono essere considerati, dal punto di vista dell’utente, sufficientemente intercambiabili con il servizio universale. Il parametro richiamato dal considerando 27 della direttiva 2008/6 è stato recepito anche nella normativa italiana. Di conseguenza, la disciplina nazionale non è contraria al diritto UE se l’obbligo contributivo è limitato ai soggetti i cui servizi presentano quel grado di intercambiabilità.
Irricevibilità della quarta questione
La quarta questione è stata dichiarata irricevibile. La Corte osserva che, al momento del rinvio, non risultava ancora adottato dall’AGCOM il provvedimento concreto di istituzione e attuazione del fondo, sicché una risposta avrebbe avuto carattere meramente consultivo su un problema teorico.
Dispositivo e principi applicati
La Corte conclude che:
- la nozione di fornitore di servizi postali comprende anche autotrasportatori, spedizionieri e corrieri espresso che prestino servizi di raccolta, smistamento, trasporto o distribuzione di invii postali;
- l’autorizzazione generale può essere imposta per ragioni connesse alle esigenze essenziali, purché la misura sia proporzionata;
- il contributo al fondo di compensazione del servizio universale può essere richiesto ai titolari di autorizzazione generale quando i loro servizi siano sufficientemente intercambiabili con il servizio universale.
La pronuncia è rilevante per la qualificazione regolatoria delle imprese logistiche e per la legittimità dei meccanismi nazionali di finanziamento del servizio universale postale.
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