Tribunale, Sentenza T-352/17
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 31 maggio 2018. — Janusz Korwin-Mikke contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamento interno del Parlamento – Dichiarazioni che ledono la dignità del Parlamento e il corretto svolgimento dei lavori parlamentari – Sanzioni disciplinari di perdita del diritto all’indennità di soggiorno e di sospensione temporanea della partecipazione a tutte le attività del Parlamento – Libertà di espressione – Obbligo di motivazione – Errore di diritto. — Causa T-352/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che aveva confermato sanzioni disciplinari contro Janusz Korwin-Mikke per dichiarazioni offensive sul divario retributivo di genere. Ha ritenuto che l’articolo 166 del regolamento interno non consenta di punire il contenuto delle dichiarazioni parlamentari se non in presenza di una grave infrazione all’ordine o di una turbativa dell’attività parlamentare, circostanze non dimostrate nel caso concreto. La domanda di risarcimento è stata respinta. Le spese sono state compensate.
Annullamento di sanzioni disciplinari del Parlamento europeo inflitte a un deputato per dichiarazioni offensive: limiti dell’articolo 166 del regolamento interno e tutela della libertà di espressione
La questione giuridica
Se il Parlamento europeo potesse sanzionare disciplinarmente un deputato per dichiarazioni pronunciate in seduta plenaria, ritenute discriminatorie e offensive, sulla base dell’articolo 166 del regolamento interno; se la decisione fosse sufficientemente motivata; e se le sanzioni imponessero una restrizione compatibile con la libertà di espressione e con il principio di proporzionalità.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo, letto alla luce della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta e dei principi equivalenti della CEDU, consente di sanzionare un deputato per dichiarazioni rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari solo in presenza di gravi casi di infrazione all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento; non basta la sola offensività o discriminatorietà del contenuto delle parole, né una generica lesione della reputazione o della dignità dell’istituzione. La decisione dell’Ufficio di presidenza è stata quindi annullata perché applicava la sanzione in assenza dei presupposti dell’articolo 166, pur essendo sufficientemente motivata; le domande risarcitorie sono state respinte perché l’annullamento costituiva ristoro adeguato del danno morale e il pregiudizio patrimoniale sarebbe stato rimediato dall’esecuzione della sentenza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 11 TUE
- Articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE
- Articolo 52, paragrafi 1, 3 e 7, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 10 CEDU
- Articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
- Articolo 165 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Annullamento di sanzioni disciplinari del Parlamento europeo per dichiarazioni offensive in plenaria
La sentenza riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che aveva confermato sanzioni disciplinari inflitte a un deputato per espressioni discriminatorie rese in aula. La controversia tocca il rapporto tra disciplina interna del Parlamento e libertà di espressione del parlamentare.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, durante la seduta plenaria del 1º marzo 2017 sul tema del gender pay gap pronunciò frasi fortemente offensive e discriminatorie nei confronti delle donne. Il presidente del Parlamento avviò un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 166 del regolamento interno e, con decisione del 14 marzo 2017, inflisse tre sanzioni: perdita dell’indennità di soggiorno per 30 giorni, sospensione da tutte le attività parlamentari per 10 giorni consecutivi, divieto di rappresentare il Parlamento per un anno. Il ricorrente propose ricorso interno ex articolo 167 del regolamento interno; l’Ufficio di presidenza confermò le sanzioni con decisione del 3 aprile 2017, che costituì l’atto impugnato dinanzi al Tribunale.
Domande proposte al Tribunale
Il ricorrente chiese l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Il Parlamento eccepì, tra l’altro, l’irricevibilità parziale e difese la legittimità delle sanzioni, sostenendo che il comportamento del deputato avesse turbato l’attività del Parlamento e leso la sua dignità. All’udienza il ricorrente rinunciò agli atti limitatamente alla decisione del presidente, essendo stata sostituita da quella dell’Ufficio di presidenza.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale ha esaminato:
- l’adeguatezza della motivazione della decisione dell’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 296 TFUE;
- la compatibilità della sanzione con la libertà di espressione del deputato, alla luce dell’articolo 11 della Carta, dell’articolo 10 CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU;
- l’interpretazione dell’articolo 166 del regolamento interno, in particolare se esso consenta di sanzionare il contenuto di un intervento parlamentare in assenza di una grave infrazione all’ordine o di una turbativa dell’attività del Parlamento;
- la domanda di risarcimento ex articolo 268 TFUE.
Quadro normativo richiamato
La sentenza richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE per il ricorso di annullamento;
- l’articolo 268 TFUE per la domanda risarcitoria;
- l’articolo 266 TFUE sugli effetti della sentenza di annullamento;
- l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione;
- l’articolo 11 TUE e i valori dell’Unione, con particolare rilievo al principio di parità tra uomini e donne;
- l’articolo 11 della Carta e l’articolo 10 CEDU sulla libertà di espressione;
- l’articolo 52 della Carta, in particolare i paragrafi 1, 3 e 7;
- gli articoli 11, 165, 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento europeo.
Motivazione della decisione e relativo controllo
Il Tribunale ha respinto la censura di difetto di motivazione. Ha osservato che la decisione dell’Ufficio di presidenza conteneva una descrizione dei fatti, il quadro giuridico applicabile e una valutazione esplicita della violazione dell’articolo 11 del regolamento interno, con riferimento alla natura discriminatoria e offensiva delle dichiarazioni, al loro impatto sulla dignità del Parlamento e alla recidiva del ricorrente. Secondo il Tribunale, la motivazione, pur potendo essere contestata nel merito, era sufficiente ai sensi dell’articolo 296 TFUE perché consentiva di comprendere l’iter logico seguito dall’organo parlamentare.
Libertà di espressione dei deputati e limiti delle sanzioni disciplinari
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui la libertà di espressione è particolarmente protetta per i parlamentari, soprattutto per quelli dell’opposizione, ma non è assoluta. Le restrizioni devono essere previste dalla legge, perseguire una finalità legittima e rispettare la proporzionalità, senza intaccare la sostanza del diritto. Ha inoltre sottolineato che nei parlamenti, luoghi essenziali del dibattito democratico, le limitazioni al discorso politico sono ammissibili solo per motivi imperativi e in modo particolarmente rigoroso.
Interpretazione dell’articolo 166 del regolamento interno
Il punto centrale della sentenza sta nell’interpretazione dell’articolo 166 del regolamento interno. Il Tribunale ha chiarito che tale disposizione, letta nel suo contesto e alla luce della sua finalità, mira a sanzionare solo:
- gravi casi di infrazioni all’ordine della seduta;
- oppure turbative dell’attività del Parlamento in violazione dei principi dell’articolo 11.
Il Tribunale ha escluso che la sola violazione dei principi di comportamento dell’articolo 11 basti, da sola, a fondare una sanzione disciplinare. Il riferimento dell’articolo 166 all’articolo 11 opera come condizione integrativa, non come fattispecie autonoma di punizione.
Perché le sanzioni sono state annullate
Applicando tale interpretazione, il Tribunale ha rilevato che:
- non vi era stata una grave infrazione all’ordine della seduta del 1º marzo 2017;
- non era stata dimostrata una turbativa dell’attività del Parlamento in senso proprio;
- il richiamo alla lesione della dignità o reputazione dell’istituzione non era sufficiente, perché non previsto come base autonoma dall’articolo 166;
- una lettura ampia della nozione di turbativa, tale da includere la mera ripercussione mediatica o reputazionale esterna, avrebbe attribuito al Parlamento un potere troppo vago e potenzialmente arbitrario di limitare la libertà di espressione.
Pertanto, pur riconoscendo il carattere scioccante delle dichiarazioni, il Tribunale ha concluso che il Parlamento non poteva infliggere la sanzione disciplinare sulla base dell’articolo 166 nel caso concreto.
Domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento è stata respinta. Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ha osservato che l’annullamento della decisione comportava, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’obbligo per il Parlamento di adottare le misure necessarie, incluso il rimborso dell’indennità di soggiorno trattenuta. Quanto al danno morale, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’annullamento di un atto illegittimo costituisce di regola ristoro sufficiente del pregiudizio non patrimoniale, salvo prova di un danno distinto, non fornita dal ricorrente.
Dispositivo e principi utili
Il Tribunale ha quindi:
- annullato la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 3 aprile 2017;
- respinto la domanda di risarcimento;
- disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Il principio pratico che emerge è che il Parlamento europeo non può sanzionare disciplinarmente il contenuto di un intervento di un deputato, anche se offensivo o discriminatorio, se non dimostra una grave turbativa dell’ordine o dell’attività parlamentare ai sensi dell’articolo 166 del regolamento interno, interpretato in modo restrittivo e conforme alla libertà di espressione garantita dal diritto dell’Unione.
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