Cassazione Civile, Ordinanza n. 18481/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà del contribuente, disposto a garanzia di un credito complessivo iscritto a ruolo derivante da più cartelle di pagamento, alcune riferite a crediti tributari e altre a crediti non tributari. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'iscrizione ritenendo: a) sussistente la giurisdizione del giudice tributario anche per i crediti non tributari, poiché nel giudizio si contestava l'atto di iscrizione ipotecaria e non la legittimità dei singoli crediti; b) applicabile all'iscrizione ipotecaria l'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, con conseguente necessità di preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, perché l'atto era considerato preordinato all'espropriazione forzata; c) operante il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, pur in assenza di specifica doglianza del contribuente. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario per la parte dell'iscrizione riferita a crediti non tributari; 2) ultrapetizione per avere la CTR annullato l'atto in base alla violazione dell'art. 77, comma 2-bis, senza che tale censura fosse stata proposta; 3) erronea applicazione retroattiva dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto dopo la data dell'atto; 4) violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR qualificato l'iscrizione ipotecaria come atto dell'esecuzione forzata e quindi soggetto all'intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente alle cartelle recanti crediti non tributari e, per il resto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente anche per le spese. Ha ritenuto assorbito il terzo motivo. In particolare, ha affermato che la giurisdizione si ripartisce in base alla natura dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, cosicché per la parte relativa a crediti non tributari appartiene al giudice ordinario; ha inoltre escluso che l'iscrizione ipotecaria sia atto di espropriazione forzata soggetto all'art. 50, comma 2, e ha rilevato che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 77, comma 2-bis, non era stata dedotta dal contribuente, sicché la CTR ha pronunciato ultrapetita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare un motivo attinente alla giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare violazione di legge sui profili sostanziali dell'iscrizione ipotecaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare ultrapetizione e errori processuali.
art. 112 c.p.c.
la Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, applicando d'ufficio un vizio non dedotto.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il riparto di giurisdizione nelle controversie tributarie, da determinare in base alla natura dei crediti sottesi all'iscrizione ipotecaria.
art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 546 del 1992
la previsione dell'impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria davanti al giudice tributario non sposta in blocco la giurisdizione su tutte le controversie, che resta legata alla natura del credito garantito.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
l'iscrizione ipotecaria è considerata misura cautelare e di garanzia, non atto di espropriazione forzata; il contraddittorio endoprocedimentale ex comma 2-bis non è rilevabile d'ufficio se non dedotto.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
non si applica all'iscrizione ipotecaria, perché l'ipoteca non è atto dell'esecuzione forzata e non richiede la previa intimazione di pagamento prevista per l'esecuzione.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
l'eventuale violazione del preavviso di iscrizione ipotecaria deve essere specificamente dedotta dal contribuente e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
art. 7, comma 2, lett. u-bis), d.l. n. 70 del 2011
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 77, ma la questione della sua applicazione retroattiva è rimasta assorbita.
l. n. 106 del 2011
legge di conversione del d.l. n. 70 del 2011, richiamata solo per la modifica normativa dell'art. 77.
d.P.R. n. 602 del 1973
è il testo normativo di riferimento per l'iscrizione ipotecaria e per gli atti della riscossione coattiva.
Massime di principio
- In tema di iscrizione ipotecaria a garanzia della riscossione, la giurisdizione va determinata in base alla natura dei crediti posti a fondamento dell'atto: se i crediti sono tributari, conosce il giudice tributario; se sono non tributari, conosce il giudice ordinario; se l'atto garantisce crediti misti, la controversia si scinde per segmenti di giurisdizione.
- La previsione dell'impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria davanti al giudice tributario non comporta una traslazione generalizzata della giurisdizione tributaria su ogni controversia relativa all'ipoteca, dovendosi rispettare i limiti costituzionali del riparto di giurisdizione.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non è un atto dell'espropriazione forzata, ma una misura autonoma di garanzia e cautela; pertanto non si applica il regime dell'art. 50, comma 2, relativo alla previa intimazione per l'esecuzione.
- La deduzione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale o del preavviso di iscrizione ipotecaria richiede una specifica censura del contribuente: il giudice non può annullare l'atto per tale ragione se il vizio non è stato introdotto con il ricorso.
- Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se annulla l'atto sulla base di un motivo non dedotto dalla parte, specie quando il vizio accolto riguarda una norma posta a tutela del contraddittorio del destinatario dell'atto.
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