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Sentenza

Sentenza del 22/02/2022 n. 5707 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 con contestazioni relative a: 1) omessa dichiarazione di ricavi per il mancato riaddebito dei costi del personale distaccato presso la controllata Firenze Convention Bureau; 2) non inerenza (e quindi indeducibilità e non detraibilità Iva) dei costi sostenuti per la ristrutturazione di un immobile (di proprieta' e poi concesso in locazione); 3) indebita deduzione dei costi pubblicitari ritenuti non inerenti. In primo grado la CTP di Firenze aveva accolto i ricorsi della società; la CTR Toscana, in grado d'appello, li ha parzialmente riformati ritenendo che il mancato riaddebito non costituisse automaticamente omessa dichiarazione di ricavi, ma confermando l'antieconomicità dell'acquisto dell'immobile e la non inerenza dei costi di ristrutturazione, mentre ha censurato la motivazione dell'Ufficio rispetto ai costi pubblicitari per contraddittorietà e carenza di specificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della societa' (principale) e il ricorso incidentale dell'Agenzia, confermando la sentenza della CTR nella sua ratio: il mancato riaddebito dei costi di personale non si traduce automaticamente in ricavi non dichiarati se non e' stato effettivamente percepito alcun corrispettivo dalla distaccante; l'acquisto antieconomico dell'immobile e la conseguente antieconomicità della locazione giustificano il disconoscimento della strumentalità e quindi la non inerenza dei costi di ristrutturazione (con le conseguenze anche ai fini IVA); quanto alle spese pubblicitarie l'Amministrazione non ha fornito elementi specifici, precisi e concordanti sulla parte sproporzionata da disconoscere, e aveva inoltre assunto posizioni contraddittorie nell'avviso di accertamento. Pertanto i motivi principali di censura del ricorrente sono stati respinti (alcuni inammissibili), i motivi incidentali dell'Agenzia sono stati ritenuti infondati; spese compensate; nota su eventuale contributo unificato integrativo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972

    Per la detraibilità dell'IVA non è sufficiente la qualifica soggettiva di impresa: occorre la concreta inerenza e la strumentalità del bene rispetto all'attività effettiva o programmata; l'art. 19 richiede che la detrazione riguardi gli acquisti effettuati nell'esercizio di impresa e dimostrati nella concretezza della loro inerenza.

  • D.P.R. n. 917/1986 (Tuir)

    Art. 85 (definizione di ricavi) implica che per qualificare come ricavo un importo occorre che esso rappresenti corrispettivo di prestazioni/cessionI dirette all'attività d'impresa: il mancato riaddebito non produce automaticamente un ricavo se non vi è corrispettivo percepito. L'art. 109 è richiamato dall'Amministrazione ma la Corte ha osservato che lo spostamento su profili di deducibilità non corrisponde al thema decidendum originario.

  • D.Lgs. n. 446/1997

    art. 11 (comma applicabile ratione temporis)

    Disciplina gli effetti fiscali del distacco del personale: gli importi spettanti a titolo di recupero per oneri di personale distaccato non concorrono alla formazione della base imponibile del distaccante, mentre per la distaccataria costituiscono componente di costo/deducibilità secondo le regole; la Corte distingue il profilo della non deducibilità da quello, diverso, dell'omessa dichiarazione di ricavi.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE / Direttiva 2006/112/CE

    art. 17 (per 77/388); art. 168 (per 2006/112)

    La giurisprudenza comunitaria richiede che, per il diritto alla detrazione IVA, sia dimostrata l'intenzione del soggetto passivo di utilizzare il bene o servizio per fini aziendali, confermata da elementi oggettivi; la direttiva non deroga al principio che la prova dell'inerenza spetta al contribuente.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 366 c.p.c.; art. 369 c.p.c.

    Criteri di ammissibilità e di motivazione dei ricorsi per cassazione: i vizî di motivazione devono essere effettivi (non mera rivalutazione dei fatti); l'omesso esame di fatto decisivo è denunciabile solo se specificatamente indicato e decisivo; la Corte non riesamina i fatti a meno che non vi sia vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Il mancato riaddebito di costi (es. per personale distaccato) non costituisce automaticamente un ricavo imponibile: per rilevare ricavi occorre che vi sia un corrispettivo effettivamente percepito o almeno un obbligo certo di percezione; la questione andrà valutata nel corretto thema decidendum (omessa dichiarazione di ricavi vs indebita deduzione dei costi).
  • Per la detrazione dell'IVA sugli acquisti o sulle ristrutturazioni non basta la qualifica societaria: il contribuente deve dimostrare la concreta inerenza e la strumentalità del bene o dell'intervento all'attività effettiva o programmata; l'intenzione aziendale deve essere supportata da elementi oggettivi.
  • L'antieconomicità dell'operazione (acquisto o negozio) e l'incongruità dei costi sono indizi rilevanti di mancata inerenza e possono legittimare il disconoscimento della deducibilità/detraibilità, specie se l'operazione produce effetti esterni all'attività aziendale e non è giustificata da esigenze imprenditoriali verificabili.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare in modo coerente e specifico: affermazioni contraddittorie nell'avviso di accertamento (es. riconoscimento di inerenza e contestuale disconoscimento per 'sproporzione' senza quantificazione) e l'assenza di elementi probatori precisi indeboliscono l'accertamento.
  • Onere della prova: il contribuente deve documentare la strumentalità e l'inerenza degli acquisti; tuttavia l'Ufficio deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti quando contesta l'inerenza per antieconomicità o sproporzione. In Cassazione non sono ammesse censure che si limitino a chiedere la riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito senza indicare vizi di motivazione.

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