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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20442/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della società datrice al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per l'inadempimento dell'obbligo di lavaggio della divisa aziendale. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, perché il contratto di lavoro si sarebbe concluso con la ricezione dell'accettazione presso la sede napoletana. Il Tribunale di Milano ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo concluso il contratto a Napoli. La lavoratrice ha quindi proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione dell'art. 413 c.p.c. e sostenendo che la lettera di assunzione dimostrasse la sottoscrizione contestuale del contratto in Segrate il 15.11.2013, con inizio dell'esecuzione il giorno successivo, senza prova di alcuna spedizione e ricezione a Napoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse errato nell'applicare il criterio territoriale ex art. 413 c.p.c., poiché aveva dato rilievo a una presunta ricezione a Napoli dell'accettazione della proposta di lavoro senza alcun riscontro probatorio, trascurando invece il valore della scrittura privata ex art. 2702 c.c., che attestava la sottoscrizione della lettera di assunzione in Segrate da parte del rappresentante della società e della lavoratrice nella stessa data. La Corte ha ribadito che il criterio della conclusione del contratto al momento di conoscenza dell'accettazione ex artt. 1326 e 1335 c.c. ha carattere residuale e opera solo se manchino elementi per ritenere che il contratto sia stato concluso nello stesso contesto di tempo e luogo della sottoscrizione. Conseguentemente ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato competente per territorio il Tribunale di Milano, davanti al quale il processo deve proseguire.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Norma richiamata per l'introduzione del giudizio di lavoro con ricorso.

  • art. 413 c.p.c.

    Disciplina il criterio di competenza territoriale nelle controversie di lavoro; nel caso concreto la competenza è stata individuata nel luogo di conclusione del rapporto.

  • art. 42 c.p.c.

    Fondamento del regolamento necessario di competenza proposto contro l'ordinanza del tribunale.

  • art. 380 ter c.p.c.

    Procedimento camerale con conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 1326 c.c.

    Il criterio della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente ha valore residuale, applicabile solo se manchino elementi per ritenere concluso il contratto nel luogo e nel tempo della sottoscrizione.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza della proposta/accettazione opera in via residuale, in assenza di elementi per ritenere già avvenuta la conoscenza nel contesto della sottoscrizione.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta; il giudice di merito non può trascurarne il valore probatorio.

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro, ai fini della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il luogo di conclusione del contratto va individuato sulla base degli elementi probatori disponibili, senza ricorrere automaticamente alla regola della ricezione dell'accettazione presso il proponente.
  • La regola della conclusione del contratto nel momento in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ex artt. 1326 e 1335 c.c. ha funzione residuale e si applica solo quando manchino elementi per ritenere che contratto e accettazione siano stati perfezionati contestualmente nella medesima sede.
  • La scrittura privata ritualmente prodotta deve essere valutata nel suo pieno rilievo probatorio ai fini dell'accertamento del luogo e del tempo di conclusione del contratto; non è legittimo fondare la competenza su una diversa ricostruzione priva di riscontro negli atti.
  • Quando il documento contrattuale reca la sottoscrizione contestuale delle parti in un determinato luogo e non vi è prova di un successivo invio per accettazione, il contratto deve considerarsi concluso nel luogo della sottoscrizione, con conseguente competenza del foro del lavoro ivi radicato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamento
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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