Regolamento (UE) 2024/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/893 della Commissione, del 22 marzo 2024, che approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 19. L'approvazione è subordinata alle condizioni indicate nell'allegato, compresa una particolare attenzione, in fase di autorizzazione del prodotto, a esposizione, rischi ed efficacia per eventuali usi non valutati a livello unionale. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e prevede una data di approvazione al 1o luglio 2025 e una scadenza al 30 giugno 2035.
Approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al principio attivo "succo d'aglio sottoposto a trattamento termico" e ai biocidi che lo contengono, limitatamente al tipo di prodotto 19 ai sensi dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Ha effetto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. L'approvazione riguarda il principio attivo valutato a livello dell'Unione e le condizioni specifiche riportate nell'allegato; resta ferma, in sede di autorizzazione del prodotto, la valutazione di ulteriori usi non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/893: approvazione del succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo per biocidi di tipo 19
Il regolamento approva, nell'ambito della disciplina unionale sui biocidi, il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini dell'impiego nei biocidi del tipo di prodotto 19. L'atto si fonda sull'esito della valutazione tecnica svolta nell'ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti e sul parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto il principio attivo idoneo, purché siano rispettate specifiche condizioni di uso.
Contesto normativo e iter di valutazione
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che istituisce l'elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione. L'estratto d'aglio originariamente incluso nell'elenco è stato oggetto di riesame e, durante l'esame, l'identità del principio attivo è stata ridefinita, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, come "succo d'aglio sottoposto a trattamento termico". La relazione di valutazione è stata presentata il 23 settembre 2022 dall'autorità competente dell'Austria, designata Stato membro relatore, e il comitato sui biocidi dell'Agenzia ha adottato il parere il 5 giugno 2023.
Ambito materiale dell'approvazione
L'approvazione riguarda i biocidi del tipo di prodotto 19, ossia repellenti e attrattivi, come definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 1 dispone l'approvazione del principio attivo per tale solo tipo di prodotto, con applicazione delle condizioni indicate nell'allegato. Il regolamento non introduce un'autorizzazione generale illimitata, ma un'approvazione subordinata al rispetto dei parametri tecnici fissati a livello unionale.
Dati identificativi del principio attivo
Nell'allegato il principio attivo è descritto come sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di una reazione complessa o materiale biologico (UVCB). La denominazione comune e la denominazione IUPAC coincidono in "succo d'aglio sottoposto a trattamento termico"; non sono indicati numero CE né numero CAS. La purezza minima valutata è pari al 100 % p/p. Il prodotto di partenza deve essere succo d'aglio sottoposto a trattamento termico e di qualità alimentare. Il principio attivo è inoltre caratterizzato dai quattro composti marcatori solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di diallile (DAS2), trisolfuro di diallile (DAS3) e tetrasolfuro di diallile (DAS4).
Condizioni di uso e valutazione del prodotto
L'approvazione è accompagnata da una condizione specifica: nella valutazione del biocida occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia già stato considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione. Ciò significa che la valutazione del prodotto resta essenziale e può richiedere un esame supplementare per usi ulteriori o diversi rispetto a quelli esaminati nella fase unionale sul principio attivo.
Decorrenza, durata e efficacia dell'atto
L'allegato indica come data di approvazione il 1o luglio 2025 e come data di scadenza dell'approvazione il 30 giugno 2035. L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'articolo 1 approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19, con efficacia subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato.
Condizioni specifiche di approvazione
L'allegato qualifica il principio attivo come sostanza UVCB di purezza minima pari al 100 % p/p, ottenuta da succo d'aglio sottoposto a trattamento termico e di qualità alimentare. Il principio attivo è caratterizzato dai marcatori DAS1, DAS2, DAS3 e DAS4. La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione.
Tipo di prodotto e periodo di approvazione
L'approvazione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 19. Nell'allegato sono indicati come data di approvazione il 1o luglio 2025 e come data di scadenza dell'approvazione il 30 giugno 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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