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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/917

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati

Normativa europea32024R0917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 modifica il regime di comunicazione dei dati sui rifiuti accidentalmente pescati, sostituendo la cadenza annuale con una cadenza biennale. La modifica è giustificata dall’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi e di mantenere comunque un monitoraggio efficace dei regimi nazionali di finanziamento e gestione dei rifiuti. Gli Stati membri dovranno quindi trasmettere i dati per periodi di due anni civili, in formato elettronico, con prima scadenza al 31 dicembre 2026.

Semplifica da annuale a biennale la comunicazione dei dati sui rifiuti accidentalmente pescati prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/92.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/92, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. Riguarda la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti accidentalmente pescati, con riferimento a periodi di due anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina direttamente gli operatori privati, ma incide sugli obblighi di reporting delle amministrazioni nazionali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917: comunicazione biennale dei rifiuti accidentalmente pescati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/92, modificando la disciplina degli obblighi di comunicazione relativi ai rifiuti accidentalmente pescati. La ratio dichiarata è duplice: da un lato mantenere un adeguato monitoraggio dell’efficacia delle misure nazionali, dall’altro ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento è adottato sulla base della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, e in particolare dell’articolo 8, paragrafo 7, secondo comma. Nei considerando, la Commissione evidenzia che in alcuni Stati membri esistono regimi di finanziamento alternativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti dell’attrezzatura da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati; per verificare tali regimi e seguire nel tempo il contributo dei pescherecci alla riduzione dell’inquinamento marino è ritenuta sufficiente una comunicazione ogni due anni.

Modifica dell’obbligo di comunicazione

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/92. La nuova disciplina prevede che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli Stati membri trasmettano dati e informazioni per periodi di due anni civili;
  • le comunicazioni siano inviate per via elettronica entro 12 mesi dalla fine del secondo anno del periodo di raccolta;
  • la prima comunicazione sia trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

La modifica sposta quindi il focus dal reporting annuale a un reporting biennale, mantenendo invariato l’obbligo di trasmissione elettronica.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo riguarda gli Stati membri, che restano i soggetti tenuti alla comunicazione verso la Commissione. Oggetto della raccolta e della trasmissione sono i dati e le informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati, nell’ambito delle metodologie e del formato di comunicazione definiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/92.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per la pratica amministrativa, il dato centrale è la nuova scansione temporale del reporting, con la prima scadenza fissata al 31 dicembre 2026.

Disposizioni principali

Rafforzamento e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione

I considerando chiariscono che gli obblighi di comunicazione sono essenziali per il monitoraggio e l’applicazione della normativa, ma devono essere razionalizzati per limitare gli oneri amministrativi. La Commissione ritiene sufficiente, per valutare l’efficacia dei regimi nazionali di finanziamento alternativo dei costi di raccolta e gestione a terra dei rifiuti delle attrezzature da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati, una comunicazione biennale anziché annuale.

Nuovo articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/92

Dal 1° gennaio 2024 gli Stati membri devono comunicare dati e informazioni per periodi di due anni civili. Le comunicazioni devono essere trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine del secondo anno del periodo considerato. La prima comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutitrasporto marittimopescaobblighi di comunicazione

Testo integrale

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